Cassazione Penale, Sentenza n. 23062/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Busto Arsizio per difetto del requisito del periculum in mora. Il sequestro aveva riguardato somme su conto cointestato e una quota immobiliare, in relazione al reato di peculato contestato a Costingo Sara. Il Pubblico ministero deduceva che il sequestro era stato adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. (sequestro finalizzato alla confisca del profitto di reato in materia di delitti contro la pubblica amministrazione) e sosteneva che, per tali ipotesi, sarebbe sufficiente la sola confiscabilità del bene senza una più articolata motivazione sul pericolo della sua dispersione/occultamento nelle more del giudizio. La difesa ha invece sostenuto che il G.I.P. aveva qualificato la misura ai sensi dell'art. 321, comma 2, e che, comunque, il requisito del periculum in mora costituisce una garanzia indefettibile che impone motivazione concreta e prognosi sul fumus e sulla necessità anticipatoria della confisca.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha confermato la legittimità della riclassificazione del sequestro come adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen., ma ha affermato in modo chiaro che anche tale forma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La Corte ha richiamato e ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza "Ellade") secondo cui l'onere motivazionale non può ridursi alla sola indicazione della confiscabilità del bene salvo l'eccezione limitata alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Pertanto l'annullamento del decreto di sequestro per difetto di motivazione sul periculum in mora è stato confermato e il ricorso del Procuratore è stato respinto.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma primaria che disciplina il sequestro preventivo; la Corte distingue tra comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca con carattere discrezionale) e comma 2-bis (ipotesi speciale per delitti dei pubblici ufficiali). Pur riconoscendo la legittimità della riqualificazione ai sensi del 2-bis, la Corte afferma che l'onere motivazionale sul periculum in mora è comunque necessario, salvo la limitata eccezione normativa per beni intrinsecamente illeciti.
art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni di cui è consentita la confisca nei procedimenti per determinati delitti contro la P.A.; la Corte chiarisce che l'introduzione di questa fattispecie non esonera dall'obbligo di motivare il periculum in mora.
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca (obbligatoria e facoltativa). La Corte utilizza l'art. 240 per distinguere i casi in cui la confisca è condizionata alla condanna e quindi rende necessaria la motivazione anticipatoria del sequestro.
art. 322-ter cod. pen.
Riferito nella sentenza come norma che dispone la confisca del prezzo del reato per taluni reati dei pubblici ufficiali; la Corte segnala che anche quando la legge prevede la confisca obbligatoria l'anticipazione attraverso il sequestro richiede motivazione sul periculum salvo l'eccezione dei beni intrinsecamente illeciti.
Cost., art. 27, comma 2
Richiamata come parametro costituzionale (presunzione di non colpevolezza) che impone prudenza nell'anticipare effetti ablativi e dunque un onere motivazionale adeguato per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 (par. 2) e Protocollo n.1, art.1
Citati come parametri di riferimento in termini di presunzione di non colpevolezza e tutela del diritto di proprietà, che impongono proporzionalità e motivazione nel limitare diritti patrimoniali tramite misure cautelari.
Sez. U., sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio di diritto richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere anche la concisa motivazione sul periculum in mora rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, con l'unica eccezione dei beni la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca reato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede sempre, salvo l'eccezione delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisce reato, una motivazione concisa anche sul periculum in mora che spieghi perché non è possibile attendere la sentenza definitiva.
- La qualificazione della misura (art. 321 comma 2 vs 2-bis) può essere fatta anche in sede di riesame, ma non annulla l'obbligo di valutare e motivare il periculum in mora quando la confisca è condizionata alla sentenza di condanna.
- La mera indicazione della confiscabilità del bene non è, di regola, sufficiente a giustificare il sequestro preventivo; è necessaria una prognosi concreta sulla possibile dispersione, occultamento o trasformazione del bene nelle more del processo.
- Il principio di proporzionalità e la presunzione di non colpevolezza impongono che le misure ablative anticipate siano motivate in modo calibrato alle caratteristiche del bene e alla reale esigenza cautelare.
- L'esenzione dall'onere motivazionale sul periculum è limitata ai soli beni intrinsecamente pericolosi (cose il cui possesso/uso è già di per sé illecito); per i profitti del reato e altri beni la verifica anticipatoria resta necessaria.
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