Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società operante nel commercio e posa in opera di piastrelle avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2009 e 2010, recuperando a tassazione maggiori imposte per Euro 188.315,00 sul presupposto che la società avesse partecipato a operazioni commerciali inesistenti con una ditta individuale. Secondo l'ufficio, il titolare della ditta coinvolta aveva ammesso in verifica che il conto corrente era stato usato per ricevere versamenti della società, poi restituiti in contanti con trattenuta di una commissione per ciascun versamento; le relative fatture erano state emesse dalla società e i costi indicati come deducibili. I primi due gradi avevano confermato gli accertamenti. In cassazione la società aveva proposto ricorso con un motivo articolato avverso la sentenza della CTR, ma successivamente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché la società ricorrente ha rinunciato all'impugnazione e l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti, e la Corte ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, di natura lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione, non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, poiché la pronuncia non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza procedere all'esame del merito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese se richiesta concordemente dalle parti.
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