Cassazione Penale, Sentenza n. 5344/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per i reati previsti dagli artt. 81 e 393 c.p. e deducevano tre censure: 1) vizi cumulativi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni delle persone offese; 2) violazione di legge relativa all'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 393 c.p.; 3) violazione di legge relativa alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 393 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti in virtù della remissione di querela effettuata da tutte le persone offese e accettata dai querelati, ai sensi dell'art. 152 c.p. La pronuncia osserva che la remissione, tempestiva e accettata, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali questioni di inammissibilità; perciò i vizi di motivazione non sono più rilevabili in sede di legittimità. L'estinzione si estende ai correi che non l'abbiano rifiutata e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti. Conformemente a quanto convenuto fra le parti, la Corte ha inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela, tempestiva e accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato; deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e accettata dal querelato determina l'estinzione del reato e si estende ai correi che non l'abbiano ricusata.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
In presenza di causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare immediatamente la causa estintiva.
Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (Zannbonini) e Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009 (Faraon)
Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Rv. 244635
Confermano il principio consolidato che la scoperta di una causa estintiva rende irrilevanti i motivi di merito in sede di legittimità e impone la declaratoria dell'estinzione.
Massime di principio
- La remissione della querela, se tempestiva e accettata dal querelato, estingue il reato e deve essere dichiarata anche dal giudice della cassazione, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
- L'effetto estintivo della remissione si estende ai correi che non l'abbiano rifiutata; i rapporti processuali e le statuizioni penali connesse vengono travolti dall'estinzione.
- Quando sussiste una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione e le questioni di merito sollevate nel ricorso per cassazione diventano irrilevanti e non devono essere esaminati dal giudice di legittimità.
- La remissione della querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità e va rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione della querela può comportare l'impatto anche sulle pretese civili collegate al reato; tuttavia le parti possono convenire o il giudice può comunque pronunciare statuizioni processuali accessorie, come la condanna alle spese, conformemente a quanto disposto o concordato.
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