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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08773/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, con ordine di reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione globale di fatto pari a euro 1.858,13 dal recesso fino alla effettiva reintegrazione. Successivamente il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per ulteriori differenze retributive riferite al periodo agosto 2011-dicembre 2013, sostenendo che, pur dopo la sentenza favorevole, non vi fosse stata una vera reintegrazione e che la base retributiva dovesse essere aggiornata con ulteriori voci (EDR, scatti, adeguamenti). Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e la corte d'appello confermava, ritenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza precedente coprisse quanto domandato e che non risultasse provata una effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 18 L. 300/1970 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel negare la reintegrazione poiché egli era stato avviato in cassa integrazione; inoltre denunciava la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 18 L. 300/1970 e degli artt. 1206, 1207, 2094 e 2099 c.c., assumendo che la domanda non mirasse a rimettere in discussione il danno già liquidato, ma a ottenere somme ulteriori come integrazione/rettifica del trattamento dovuto. La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, affermando che la reintegrazione effettiva presuppone il ripristino funzionale del rapporto e l'assegnazione alle mansioni, non essendo sufficiente la collocazione in cassa integrazione; inoltre ha ritenuto preclusa, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza precedente, ogni domanda che riproponesse voci retributive già coperte dal giudicato o che presupponesse una reintegrazione effettiva non avvenuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva già respinto l'appello del lavoratore e, a monte, la revoca del decreto ingiuntivo. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché volto a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla effettiva reintegrazione, valutazione che la corte territoriale aveva compiuto correttamente nel ritenere che la mera collocazione in cassa integrazione non equivalga al ripristino funzionale del rapporto e all'assegnazione delle mansioni. Ha respinto anche il secondo motivo perché costruito su un presupposto di fatto insussistente, cioè l'avvenuta reintegrazione; in presenza del giudicato sulla sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e fissato la retribuzione globale di fatto fino alla effettiva reintegrazione, sono state ritenute precluse sia le domande volte a riproporre quanto già coperto dal giudicato, sia quelle che richiedono come condizione la effettiva reintegrazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibilmente diretta a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di violazione della norma, trattandosi invece di valutazione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazione, rilevando che la domanda era comunque preclusa dal giudicato e priva del presupposto fattuale dedotto.

  • art. 18 L. 300/1970

    Usato come parametro della reintegrazione conseguente all'illegittimità del licenziamento; la Corte ha ribadito che la reintegrazione effettiva richiede il ripristino del rapporto e l'adibizione alle mansioni.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato in relazione alla nozione di lavoratore subordinato e alla funzionalità del rapporto di lavoro; la Corte lo utilizza solo in connessione con il concetto di reintegrazione effettiva.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per la determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto precluse nuove domande retributive coperte dal giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza preclude la riproposizione delle pretese già coperte o deducibili.

  • artt. 1206 e 1207 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di mora del creditore e conseguenze dell'inadempimento; la Corte non vi attribuisce applicazione autonoma, ritenendo assorbente il difetto del presupposto della reintegrazione e l'efficacia del giudicato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini delle conseguenze economiche della reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970, la reintegrazione effettiva non coincide con una mera presenza formale del lavoratore nella compagine aziendale, ma richiede il ripristino concreto del rapporto e l'assegnazione alle mansioni o a mansioni equivalenti, cioè la funzionalità piena del rapporto di lavoro.
  • Quando una sentenza passata in giudicato abbia già dichiarato illegittimo il licenziamento e liquidato la retribuzione globale di fatto fino alla effettiva reintegrazione, il giudicato preclude domande successive che mirino a riproporre voci retributive già coperte o deducibili nel precedente giudizio.
  • Le domande ulteriori fondate sulla reintegrazione presuppongono la prova dell'effettiva reintegrazione; in mancanza di tale prova, la domanda non può essere accolta neppure se formulata come integrazione retributiva o come diversa qualificazione della pretesa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da una valutazione di merito coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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