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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23616/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa di un’azienda agricola, negando in deduzione alcune spese per acquisto di gasolio e per manutenzione di mezzi non intestati alla contribuente, ritenendole non inerenti all’attività svolta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte: riconosciuta l’inerenza delle spese di manutenzione, era invece negata quella del carburante per difetto di documentazione idonea. In appello la CTR aveva invece annullato integralmente l’atto, reputando sufficiente la documentazione prodotta in giudizio, non contestata dall’Ufficio, e valorizzando una scrittura privata che disciplinava i rapporti con la società titolare dei mezzi. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su un’erronea affermazione di mancata contestazione da parte dell’Ufficio; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata l’inerenza dei costi sulla base del solo contratto di appalto in scrittura privata non autenticata né registrata, senza prova della concreta destinazione del carburante e delle manutenzioni ai mezzi impiegati nelle lavorazioni appaltate, in un contesto di uso promiscuo dei mezzi stessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito solo in parte imprecisa ma non apparente, poiché la CTR aveva comunque indicato documenti ritenuti idonei a sorreggere la decisione e l’erroneo richiamo alla mancata contestazione aveva valore soltanto rafforzativo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non basta, ai fini della deducibilità, la mera produzione di un contratto di appalto in scrittura privata non autenticata e non registrata, specie se l’Ufficio ha contestato sin dall’inizio sia l’inerenza delle prestazioni sia la data certa del documento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo accolto e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per censurare la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione o per error in procedendo legato alla motivazione solo apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla prova dell’inerenza dei costi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza

  • art. 109 TUIR

    la deducibilità dei costi è subordinata alla prova del requisito dell’inerenza rispetto all’attività d’impresa

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione fiscale grava sul contribuente

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su prove ritenute esistenti ma in realtà non offerte; l’errore di percezione sulla prova è sindacabile in cassazione

  • art. 2709 c.c.

    la mera annotazione contabile non basta, da sola, a provare l’effettivo sostenimento del costo

  • art. 2704 c.c.

    la data certa della scrittura privata non autenticata può essere provata anche con elementi diversi dalla registrazione, ma il giudice deve valutare in concreto l’opponibilità del documento ai terzi

Massime di principio

  • In materia tributaria, il contribuente che deduce costi d’impresa deve provare non solo l’effettivo sostenimento della spesa, ma anche la sua inerenza all’attività esercitata; la sola esistenza di un documento negoziale non è di regola sufficiente se non consente di collegare in modo concreto la spesa all’operazione dedotta.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi del tutto l’argomentazione; non lo è, invece, quando la sentenza contenga comunque un percorso logico ricostruibile, ancorché fondato anche su un riferimento giuridicamente impreciso o accessorio.
  • Ai fini della prova contraria del contribuente, una scrittura privata non autenticata e non registrata non è automaticamente idonea a vincere le contestazioni dell’Ufficio: occorre verificare la data certa e l’opponibilità del documento al Fisco, quale terzo.
  • La contestazione da parte dell’Amministrazione sin dal primo grado dell’inerenza e della validità probatoria del documento impedisce di valorizzare la mancata contestazione come base decisiva della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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