Cassazione Penale, Sentenza n. 36887/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. relativa a più condanne irrevocabili. Si deduceva la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione: il giudice avrebbe omesso di valutare i concreti indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita) e non avrebbe esaminato le sentenze di condanna per verificare la sussistenza di un programma unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse genericamente motivata e priva della necessaria verifica degli indici indicati dalla giurisprudenza per accertare la continuazione. L'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio, in diversa persona fisica. In sede di rinvio il giudice potrà riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà fornire motivazione adeguata. È stato richiamato l'effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 riguardo alla incompatibilità del giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata a partecipare al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi e motivi la presenza degli indici che evidenziano un programma unitario.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel quadro della disciplina sul concorso e sulla unità del disegno criminoso; la violazione è stata dedotta perché il giudice non avrebbe valutato correttamente la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate nel ricorso per cassazione quali presupposti di censura dei vizi di motivazione e di violazione di legge.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: il giudice della rinvio non può essere la stessa persona che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Citato in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dalla Corte costituzionale n. 183/2013, nella parte in cui non impediva la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non escludevano che il giudice che aveva già pronunciato l'ordinanza (di accoglimento o rigetto della richiesta di continuazione) potesse partecipare al giudizio di rinvio; da ciò deriva l'obbligo di trasferire il giudizio a diversa persona fisica.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 e richiamate)
La Corte richiama i consolidati principi giurisprudenziali che individuano gli indicatori utili a verificare l'esistenza di un programma criminoso unitario (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita) e richiede che il giudice li consideri e li motivi esplicitamente.
Massime di principio
- La mera coesistenza di più condanne irrevocabili non determina automaticamente l'applicazione della continuazione: è necessaria una valutazione motivata degli indici che dimostrino un progetto criminoso unitario.
- Il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare istanze di riconoscimento della continuazione, deve analizzare le sentenze pregresse e spiegare in modo chiaro e puntuale quali elementi lo inducono a ritenere o meno sussistente un disegno unitario.
- Una motivazione generica o priva di esplicito riferimento agli indicatori giurisprudenziali può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudizio deve essere assegnato a diversa persona fisica quando la pronuncia della Corte costituzionale (es. n.183/2013) ha escluso la partecipazione del medesimo giudice che aveva deciso l'istanza originaria.
- In sede di rinvio il nuovo giudice è libero di accogliere o rigettare la richiesta di continuazione, ma la decisione dovrà essere adeguatamente motivata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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