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Ordinanza

Ordinanza n. 2188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00891/2026, resa tra le parti. Ella società

Giustizia amministrativa202603987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Alcuni proprietari privati hanno appellato la sentenza del TAR Toscana n. 891/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né identifica lo specifico atto amministrativo originariamente impugnato; dalla motivazione emerge soltanto che la controversia riguarda attività edilizia della società resistente e l'esigenza di conservare integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con delibazione propria della fase cautelare, ha accolto l'istanza incidentale e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti: è stata ritenuta prevalente, nella fase cautelare, l'esigenza pubblica di conservare integra la situazione di fatto (res adhuc integra), anche considerando la dichiarazione della società resistente di non intraprendere attività edilizia fino alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata al 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere disposta quando, all'esito della delibazione tipica della fase cautelare e del bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l'esigenza di conservare integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La dichiarazione della parte resistente di non dare corso ad attività edilizia fino alla decisione di merito costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi, ma non impedisce al giudice di adottare una misura cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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