Ordinanza n. 2188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00891/2026, resa tra le parti. Ella società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Alcuni proprietari privati hanno appellato la sentenza del TAR Toscana n. 891/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né identifica lo specifico atto amministrativo originariamente impugnato; dalla motivazione emerge soltanto che la controversia riguarda attività edilizia della società resistente e l'esigenza di conservare integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con delibazione propria della fase cautelare, ha accolto l'istanza incidentale e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti: è stata ritenuta prevalente, nella fase cautelare, l'esigenza pubblica di conservare integra la situazione di fatto (res adhuc integra), anche considerando la dichiarazione della società resistente di non intraprendere attività edilizia fino alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata al 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere disposta quando, all'esito della delibazione tipica della fase cautelare e del bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l'esigenza di conservare integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La dichiarazione della parte resistente di non dare corso ad attività edilizia fino alla decisione di merito costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi, ma non impedisce al giudice di adottare una misura cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
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