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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7797/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per riciclaggio (artt. 110, 648-bis c.p.). Rizzoli deduce mancata motivazione circa il suo contributo causale alla predisposizione della documentazione fittizia e contesta l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, chiedendo in subordine la riqualificazione in ricettazione; contesta inoltre la valutazione probatoria ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.. Mezzadra lamenta l'erronea qualificazione della provenienza delittuosa della merce, il travisamento delle prove (peso dei sacchi, assenza di rinvenimento della merce, affidabilità degli accertamenti tecnici) e chiede una rideterminazione della pena tenendo conto di attenuanti o della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di autosufficienza e per genericità, rilevando che i motivi ripropongono le doglianze di appello senza il necessario confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. In punto di merito la Corte territoriale era correttamente giunta alla conclusione che sussistesse il reato di riciclaggio; ha ritenuto legittima la valutazione probatoria, compresa la rilevanza della deposizione del rappresentante della parte offesa e della convergenza logica degli elementi indiziari. Sono state confermate la mancata riqualificazione in ricettazione e il diniego delle richieste difensive in tema di prova tecnica e pesatura. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno al versamento di euro 4.000 alla Cassa per le ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato nelle forme previste dalla norma emergenziale (regole di trattazione delle cause durante il periodo di emergenza).

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la Corte conferma che il contributo colposo o volontario può assumere forme atipiche e frammentarie e deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il reato è integrato da operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa mediante documentazione e attività idonee a rendere difficile l'accertamento; l'elemento soggettivo è il dolo generico (consapevolezza e volontà di ostacolare l'accertamento). L'attenuante del terzo comma citata dal ricorrente non è applicabile nel caso per la natura e gravitù del reato presupposto.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La riqualificazione in ricettazione è esclusa quando dagli elementi emerge non una mera immissione in possesso ma la partecipazione alla creazione di un sistema volto a occultare l'origine delittuosa, come nel caso di più operazioni artificiose e società 'cartiere'.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Il principio che l'accertamento indiziario richiede indizi gravi, precisi e concordanti è stato ritenuto rispettato: la Corte ha valutato la credibilità della parte offesa e la convergenza logica degli elementi come fattori decisivi, e ha ritenuto non ammissibile la ritrattazione in sede di legittimità se non vi sono manifeste contraddizioni.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti della riduzione di pena sulla prescrizione: la Corte rileva che l'attenuante invocata non inciderebbe sul computo della prescrizione come sostenuto dalla difesa.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Applicazione della recidiva reiterata: la Corte ha confermato la corretta applicazione della recidiva da parte del giudice del merito, con effetto sul trattamento sanzionatorio e sul tempo di prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali nei confronti dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto le relative condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • La Cassazione richiede che il ricorso sia autosufficiente e compia un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello è causa di inammissibilità.
  • In tema di riciclaggio, non è necessaria un'unica operazione completa: operazioni frammentarie o sistemi di società e documentazione fittizia volti a occultare la provenienza del bene possono integrare l'elemento oggettivo del reato.
  • La deposizione della persona offesa costituita parte civile può, se ritenuta credibile e coerente, essere elemento decisivo purché il giudice motivi il controllo della sua attendibilità; tale valutazione è tipicamente di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • Per contestare in sede di legittimità le valutazioni probatorie del giudice di merito è necessario dimostrare errori logici, lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione, non la semplice discrepanza interpretativa delle prove.
  • La riqualificazione del reato da riciclaggio a ricettazione richiede che manchi ogni contributo nel creare il meccanismo di occultamento dell'origine delittuosa; la presenza di schemi artificiosi e di società 'cartiere' avvalora la qualificazione come riciclaggio.
  • Le questioni relative al computo della pena e alla prescrizione sono, in primo luogo, di competenza del giudice del merito o del giudice del rinvio; la Cassazione interviene solo in presenza di errori di diritto o di travisamento manifesta delle risultanze.

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