Cassazione Civile, Ordinanza n. 13543/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2013 emesso da un Comune e poi confermato nei gradi di merito dalla Commissione Tributaria Regionale. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Successivamente, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avevano definito stragiudizialmente la lite; il Comune ha depositato controricorso e ha accettato la rinuncia con regolazione delle spese compensate. I motivi originari del ricorso non emergono dal testo, perché la Corte decide solo sulla rinuncia e sull'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata tempestiva e rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., essendo intervenuta prima dell'adunanza camerale. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite in conformità all'accordo tra le parti. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia e non con rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio e può essere utilmente proposta fino alla data dell'adunanza camerale; gli adempimenti previsti dalla norma servono soprattutto a conseguire l'adesione della controparte al fine di evitare la condanna alle spese del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione, avente natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, si applica solo nei casi previsti dalla norma e non quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso; quindi non va disposta la relativa menzione in dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se tempestivamente proposta e portata a conoscenza delle parti secondo le forme di legge, determina l'estinzione del processo.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non è necessaria ai fini dell'estinzione, ma rileva ai fini del regolamento delle spese di lite.
- La rinuncia al ricorso per cassazione può essere validamente effettuata fino all'adunanza camerale.
- L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
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