Sentenza del 04/03/2016 n. 4334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2001, indicato nella dichiarazione annuale presentata il 31 ottobre 2002. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo che la società fosse decaduta, poiché non aveva presentato entro due anni il modello VR previsto per l’attivazione della procedura di rimborso. L’Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana, sostenendo anche l’inammissibilità dell’appello della società per difetto di specificità dei motivi e contestando l’interpretazione secondo cui la dichiarazione annuale fosse sufficiente a impedire la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società, poiché questa era stata cancellata dal registro delle imprese e la procura era stata conferita dall’ex liquidatrice dopo l’estinzione della società. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso di I.M. in proprio, perché estranea al rapporto tributario e non parte dei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso dell’Agenzia, tuttavia, è stato rigettato nel merito. La Corte ha confermato che la compilazione della dichiarazione annuale IVA, con esposizione del credito e richiesta di rimborso, costituisce valido esercizio del diritto e impedisce la decadenza biennale. Il modello VR riguarda solo le modalità esecutive e l’esigibilità del pagamento, non la costituzione o la tempestività del diritto al rimborso. Dopo la richiesta in dichiarazione, il credito è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Non sono state liquidate spese, in assenza di difese valide della parte intimata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Il termine biennale di decadenza si applica alla presentazione dell’istanza di rimborso quando il diritto non sia già stato esercitato mediante la dichiarazione annuale. Se la dichiarazione indica il credito e contiene la richiesta di rimborso, la decadenza è impedita.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Disciplina il diritto del contribuente di chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA nelle ipotesi previste dalla legge, distinguendolo dall’alternativa possibilità di utilizzare il credito in detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Il modello VR e le formalità connesse sono stati considerati adempimenti della fase esecutiva del rimborso, necessari per renderlo esigibile e avviare il pagamento, ma non costitutivi del diritto né soggetti, per questa funzione, al termine decadenziale biennale.
Codice civile, art. 2946
Una volta validamente esercitato il diritto al rimborso, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Codice civile, art. 2495
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione della persona giuridica. Una procura conferita dall’ex liquidatore dopo tale estinzione è nulla e rende inammissibile il controricorso della società.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4
Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
La disposizione sulla ultrattività quinquennale della soggettività fiscale non è stata applicata retroattivamente alle cancellazioni richieste prima della sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e Codice di procedura civile, art. 342
La specificità dei motivi d’appello deve essere valutata concretamente. Anche la riproposizione delle ragioni formulate in primo grado può essere sufficiente, se consente di individuare una critica effettiva e comprensibile alla decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Gli errori relativi all’interpretazione o all’applicazione delle norme processuali devono essere denunciati come violazione processuale ai sensi del n. 4, non come error in judicando o vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA, l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale e la contestuale richiesta di rimborso possono costituire l’esercizio formale del diritto; il successivo modello VR può avere funzione esecutiva, non necessariamente costitutiva.
- Occorre distinguere tra il momento in cui il diritto al rimborso viene esercitato e gli adempimenti necessari per ottenere materialmente il pagamento. La mancata presentazione di un modulo esecutivo non comporta automaticamente la decadenza se il diritto è già stato validamente richiesto in dichiarazione.
- Dopo una richiesta di rimborso tempestiva, il credito può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salvo diverse discipline applicabili al caso concreto.
- La società cancellata dal registro delle imprese non può conferire validamente una nuova procura processuale tramite l’ex liquidatore; gli atti difensivi successivi possono quindi essere dichiarati inammissibili.
- L’estinzione della società non impedisce necessariamente alla controparte di notificare validamente l’impugnazione al difensore già costituito, quando l’evento estintivo non sia stato dichiarato o notificato nel processo e operi l’ultrattività del mandato processuale.
- Nel valutare la specificità di un appello non è sufficiente verificare se siano stati ripetuti i motivi di primo grado: bisogna accertare se l’atto consenta comunque di comprendere le critiche alla sentenza e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
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