Sentenza del 03/02/2022 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Cartelle di pagamento - Notificazione a mezzo servizio postale - Applicazione legge n. 890/92 - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento: il ricorrente sosteneva che, per la modalità di notifica adottata, dovesse trovare applicazione la legge 20 novembre 1982, n. 890 (normativa relativa al servizio postale/contratto di servizio), con conseguenti effetti sulla validità della notifica stessa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando la notifica della cartella di pagamento è eseguita mediante invio diretto da parte dell'Ufficio (raccomandata con avviso di ricevimento), si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la legge 20 novembre 1982, n. 890. Ne consegue che la contestazione basata sull'applicabilità della legge n. 890/1982 è stata rigettata e la notifica è stata considerata valida secondo le regole del servizio postale ordinario.
Norme richiamate
legge 20 novembre 1982, n. 890
Esclusa: la norma non si applica alla notifica effettuata mediante invio diretto da parte dell'Ufficio in raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ipotesi prevalgono le regole del servizio postale ordinario.
norme relative al servizio postale ordinario
Applicabili: la validità della notifica effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento è valutata secondo le regole ordinarie del servizio postale.
Massime di principio
- Se la notifica è effettuata direttamente dall'Ufficio notificante tramite raccomandata con avviso di ricevimento, occorre valutare la validità della notifica secondo le norme del servizio postale ordinario, non secondo la legge n. 890/1982.
- Per contestare la notifica in tali casi il ricorrente deve provare vizi specifici riconducibili alle norme del servizio postale ordinario (es. assenza dell'avviso di ricevimento, irregolarità documentali, mancata spedizione), non limitarsi a richiamare l'applicabilità della legge n. 890/1982.
- Quando la notifica è curata dall'Ufficio con invio postale diretto, è importante produrre documentazione che attesti la modalità e la data di spedizione/avvenuta ricezione (es. ricevuta di invio, avviso di ricevimento) per valutare termini e decorrenze procedurali.
- Se la notifica è stata affidata a un operatore postale in regime di servizio pubblico o secondo procedure ordinarie, le eventuali questioni contrattuali/organizzative riconducibili alla legge n. 890/1982 non incidono automaticamente sulla validità della singola notifica dell'atto tributario.
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