Cassazione Penale, Sentenza n. 20610/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la violazione dell'art.127, comma 2, c.p.p. e della garanzia del contraddittorio per l'inammissibilità delle memorie difensive depositate dopo il termine di cinque giorni e la successiva esclusione di consulenze tecniche prodotte tardivamente (nullità ex art.178 c.p.p.); 2) la manifesta illogicità e insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dei presupposti di cui all'art.274, comma 1, lett. a) e c) c.p.p. (partecipazione ad associazione mafiosa e estorsione aggravata), con specifiche censure sulle intercettazioni, sull'attribuibilità di operazioni societarie illecite e sulla qualificazione mafiosa del sodalizio; 3) la mancata considerazione del lungo periodo di libertà e del comportamento positivo dell'indagato ai fini della non attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza dell'esclusione delle memorie difensive tardive in applicazione dell'art.127 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata, e ha ritenuto assente qualsiasi nullità processuale. Sotto il profilo sostanziale ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'associazione mafiosa e all'estorsione aggravata; ha richiamato la necessità di un confronto critico del giudice del riesame con il provvedimento impugnato e ha ritenuto che tale confronto sia stato adeguatamente svolto. Ha inoltre confermato la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove) anche alla luce della struttura organizzativa, dei mezzi impiegati e della rilevanza economica degli interessi comuni. In definitiva l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Abilone è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sulla associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari siano sufficienti, nello stadio cautelare, a ritenere la sussistenza di una organizzazione mafiosa autonoma e con capacità intimidatoria
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per i reati commessi avvalendosi del metodo mafioso; la Corte ha condiviso la qualificazione delle estorsioni come aggravate per l'utilizzo e l'evocazione di contesti e modalità tipicamente mafiose
artt. 628, 629 cod. pen.
Norme relative al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provata la natura minacciosa e il carattere illecito delle pretese economiche contestate
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina dei termini per il deposito delle memorie nel procedimento cautelare d'appello (termine dilatorio di cinque giorni): la Corte ha confermato l'inammissibilità delle memorie difensive tempestivamente depositate oltre il termine salvo che sia garantito il contraddittorio
art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Nullità del provvedimento per lesione del diritto di difesa: la Corte ha escluso tale nullità rilevando che il contraddittorio è stato adeguatamente garantito e che la difesa non ha chiesto termini istruttori
art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (esigenza di accertamento della gravità e attualità del pericolo): la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale idonea a dimostrare attualità e concretezza delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzioni in tema di misure cautelari (es. sulla recidiva e pericolosità): la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione cautelare, compatibilmente con la valutazione complessiva degli elementi indiziari
art. 121 cod. proc. pen.
Norma generale sulle memorie difensive: la Corte ha ricordato che, nel rito cautelare d'appello, prevale la disciplina speciale di cui all'art.127 comma 2
art. 310 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina delle memorie e dei termini nel procedimento cautelare d'appello; la Corte ha confermato che art.127 comma 2 è la norma applicabile a pena di inammissibilità
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari d'appello vige il termine dilatorio di cinque giorni per il deposito delle memorie (art.127 c.p.p.): memorie difensive depositate oltre il termine possono essere dichiarate inammissibili se non è stato garantito il concreto esercizio del contraddittorio (ad es. richiesta di termine a difesa). Pertanto la difesa deve vigilare sui termini e chiedere immediatamente il rinvio se il PM produce documenti nuovi.
- La Cassazione nel controllo sulle misure cautelari valuta la presenza di vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà: non è consentito riesaminare compiutamente il merito probatorio con una rivalutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di riesame sovverte il giudizio del giudice per le indagini preliminari deve adottare una motivazione autonoma e confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento riformato; la motivazione non richiede lo stesso livello probatorio del giudizio di merito, ma deve esporre argomentazioni adeguate e logiche.
- In ipotesi di associazione mafiosa, elementi indiziari rilevanti sono: partecipazione a incontri/ summit, ripartizione di profitti, uso di società 'cartiere' e prestanome, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricorso a false compensazioni/credibilità IVA e condotte intimidatorie (anche solo tramite spendita di fama mafiosa). Tali elementi possono, nello stadio cautelare, giustificare misure restrittive.
- Il mero decorso del tempo e l'assenza di precedenti non escludono di per sé la necessità della misura cautelare se sussistono gravi indizi e concrete ragioni di rischio di reiterazione, inquinamento delle prove o ingerenza sul contesto investigativo.
- La difesa che deduce vizi tecnici (es. autenticità di intercettazioni, consulenze) deve produrre richieste e istanze processuali utili tempestivamente (es. acquisizione di CTU prima dell'udienza o richiesta di termini) per evitare l'inutilizzabilità di tali mezzi se prodotti tardivamente.
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