Ordinanza n. 746/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009, adottato dalla Prefettura di Latina, con numero protocollo 12909 del 21 febbraio 2025 e notificato al ricorrente in data 21 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; - nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a iscrivere il ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 e/o comunque all''adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a.; previa condanna, in via cautelare e urgente, all’iscrizione con riserva nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009. - con espressa riserva di esperire azione risarcitoria ex art. 30, co. 5, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rispetto al quale è stata chiesta la correzione dell’importo liquidato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale era stato impugnato il diniego della Prefettura di Latina di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, con domanda di iscrizione e di tutela cautelare. Il ricorso principale era stato accolto con sentenza. Successivamente il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto con decreto collegiale la liquidazione di euro 1.000,00. Il ricorrente ha presentato un’istanza di correzione dell’errore materiale, sostenendo che l’importo corretto dovesse essere euro 1.500,00, in conformità a quanto liquidato nella sentenza favorevole. L’istanza non è stata previamente notificata alla controparte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale perché non notificata alla controparte prima del deposito. L’art. 86, comma 2, c.p.a., prevedendo che, in mancanza del consenso di entrambe le parti, il giudice provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio mediante notificazione dell’istanza alla controparte nel domicilio eletto. L’inammissibilità non preclude la facoltà di riproporre l’istanza dopo la regolare notificazione. Nulla è stato disposto sulle spese della fase.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
la necessità della notifica è evincibile dal disposto dell'art. 86 cod. proc. amm. che, nel prevedere che sull'istanza di correzione di errore materiale, nell'ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio
L’istanza di correzione dell’errore materiale deve essere notificata alla controparte prima del deposito quando non vi sia il consenso di entrambe le parti; la mancata notificazione determina l’inammissibilità dell’istanza, salva la riproposizione.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso in camera di consiglio della possibile inammissibilità dell’istanza per mancata notificazione, nel rispetto del contraddittorio processuale.
Massime di principio
- L’istanza di correzione di errore materiale deve essere previamente notificata alla controparte, presso il domicilio eletto, prima del suo deposito, quando non risulti il consenso di tutte le parti; la mancata notificazione comporta l’inammissibilità dell’istanza.
- L’inammissibilità dell’istanza di correzione per omessa notificazione non impedisce la sua eventuale riproposizione, previa instaurazione del contraddittorio.
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