Ordinanza n. 366/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024, pubblicata il 21/6/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta al professore
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024, pubblicata il 21 giugno 2024. Dal testo emerge che l'amministrazione non aveva documentato il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza né l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione la documentazione relativa all'esecuzione del titolo e, in mancanza, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori. Entro 60 giorni l'amministrazione dovrà trasmettere copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali corrisposte al difensore e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. In alternativa, alla scadenza di tale termine e nei successivi 30 giorni, dovrà depositare una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. La documentazione dovrà essere trasmessa al TAR e inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza da eseguire al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione dipende dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione del titolo e dell'effettivo pagamento delle somme dovute, il giudice può acquisire d'ufficio la documentazione comprovante gli adempimenti dell'amministrazione e, in mancanza, una relazione sulle ragioni dell'inadempimento.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio amministrativo competente, anche mediante delega e subdelega a funzionari o dirigenti esperti, con obbligo di deposito della documentazione nel fascicolo entro il termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere chiamata a indicare il funzionario responsabile del ritardo nel pagamento o nell'esecuzione del titolo quando non fornisca la documentazione attestante l'adempimento.
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