Cassazione Civile, Sentenza n. 21803/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda crediti IVA ceduti a LG Investimenti; la ricorrente deduce che, successivamente al deposito della sentenza impugnata, sono intervenuti decreti di estinzione di giudizi favorevoli alle cedenti che hanno determinato il passaggio in giudicato delle sentenze che riconoscevano i crediti, rendendo dunque definitivamente accertato il diritto al rimborso anche per la parte dichiarata prescritta dalla CTR. In via autonoma, la ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza di revocazione (CTR) sostenendo la presenza di documenti decisivi non prodotti per ignoranza scusabile (ricorsi e sentenze dei giudizi delle cedenti).
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti e ha respinto il ricorso per revocazione (RG 26727/2015). Quanto al ricorso principale (RG 24975/2013), la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'esistenza del giudicato esterno formatosi nei confronti delle cedenti per effetto dei decreti di estinzione, rilevando che il giudicato si estende al cessionario ai sensi dell'art. 2909 c.c.; ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato prescritta una parte del credito e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto integralmente l'originario ricorso della contribuente. È stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'importo di € 1.658.319,35. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
La disposizione ha consentito l'emissione di decreti di estinzione per giudizi pendenti; la Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo e il conseguente passaggio in giudicato sono prodotti dalla declaratoria di estinzione e non retroagiscono alla data di entrata in vigore della legge
art. 29, comma 16-decies, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. L. 24 febbraio 2012, n. 14
"per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione"
È interpretazione autentica che chiarisce che il passaggio in giudicato deriva dalla dichiarazione di estinzione; pertanto il giudicato si forma al momento della pronuncia di estinzione
art. 395, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il n. 3 richiede che la mancata produzione del documento sia dovuta a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (ignoranza scusabile solo se non attribuibile a colpa e non evitabile con elementare indagine); il n. 4 esclude la revocazione per fatti che sono stati o potevano essere discussi nel giudizio (punto controverso). La Corte ha escluso la revocazione perché mancavano i presupposti di forza maggiore e perché il tema della prescrizione e degli atti interruttivi era già oggetto di discussione in sede di merito
art. 2909 cod. civ.
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti e i loro aventi causa: il giudicato formato nei confronti delle cedenti si estende al cessionario (LG Investimenti), estendendo l'efficacia dell'accertamento anche al credito ceduto
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito con sentenza di cassazione ai sensi di tale norma
art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma citata in relazione alla qualificazione e al trattamento del credito IVA oggetto di contenzioso; la decisione ha valutato l'accertamento del diritto al rimborso in relazione al giudicato esterno formatosi sulle identiche posizioni di credito
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato derivante da decreti di estinzione ex art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010 si produce con la pronuncia dichiarativa di estinzione e non retroagisce alla data di entrata in vigore della norma: rileva la declaratoria, non il momento normativo
- Il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere rilevato d'ufficio e prodotto nel giudizio di cassazione; se provato, vincola anche i cessionari dei diritti (art. 2909 c.c.) e può determinare la decisione nel merito senza rinvio
- Per la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c. è imprescindibile dimostrare che la mancata produzione del documento sia derivata da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario: l'ignoranza evitabile tramite elementari accertamenti (es. un interpello all'Amministrazione finanziaria) non è scusabile
- Non possono essere revocate decisioni con riferimento a documenti che sono divenuti decisivi solo in conseguenza di eventi sopravvenuti che non soddisfano i requisiti della revocazione (un documento che diventa "decisivo" solo dopo che altra sentenza è passata in giudicato non sostituisce i presupposti richiesti dalla revocazione)
- In caso di soccombenza reciproca o risultati parzialmente contrapposti tra le parti, il giudice può compensare integralmente le spese processuali
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