Cassazione Penale, Sentenza n. 4268/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena operata in primo grado e confermata in appello, sostenendo che tale revoca fosse illegittima perché basata su una presunzione che il giudice che concesse il beneficio non conoscesse precedenti ostativi. Denunciava inosservanza/erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168 c.p. e dell'art. 648 c.p.p. e vizio di motivazione: se al tempo della concessione risultavano documentalmente noti precedenti ostativi, la questione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di gravame e non poteva essere rimessa in discussione dopo il formarsi del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale. La Corte ha stabilito che il giudice che revoca la sospensione (sia in sede di merito sia il giudice dell'esecuzione) deve verificare documentalmente, acquisendo anche il fascicolo del giudizio che ha concesso il beneficio, se le cause ostative risultassero note al momento della concessione; non è sufficiente fondare la revoca su mere presunzioni circa le «difficoltà del sistema» relative all'attestazione dell'irrevocabilità delle sentenze. La decisione è stata quindi annullata per mancata applicazione di tale principio e per assenza di un concreto accertamento documentale.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze rilevanti nella determinazione della pena; nella sentenza è evocata come parte delle norme di riferimento al tema della determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 164 cod. pen.
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (comma 4 citato): se esistono cause ostative il beneficio non può essere concesso; la valutazione della loro sussistenza deve poter essere verificata documentalmente.
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale (comma 1 n.2 e comma 3 richiamati): la revoca è ammessa quando altra condanna per delitto anteriormente commesso diventa irrevocabile dopo la concessione del beneficio e prima della sua scadenza; il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e può essere rilevato in qualsiasi momento purché sia verificata documentalmente la non conoscenza del giudice che concesse il beneficio.
art. 648 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione circa la conoscenza documentale di sentenze: la Corte ha ritenuto che non sia sufficiente appellarsi a presunzioni processuali generali (o alle «difficoltà del sistema») per giustificare la revoca; è necessario l'accertamento concreto mediante acquisizione degli atti.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Indica i poteri istruttori del giudice; la Corte ha richiamato tale disposizione per affermare l'obbligo del giudice di acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio che ha concesso il beneficio, per verificare documentalmente la presenza o meno di precedenti ostativi.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Citato per chiarire che, oltre al giudice della cognizione, anche il giudice dell'esecuzione può rilevare e decretare la revoca della sospensione condizionale ove il beneficio risulti concesso in presenza di cause ostative non documentalmente note al giudice che lo concesse.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per causa ostativa è ammissibile solo se la condanna ostativa è divenuta irrevocabile dopo la concessione del beneficio e prima della sua scadenza; in tal caso la revoca ha natura dichiarativa.
- Il giudice che intende revocare la sospensione deve verificare documentalmente se, al momento della concessione, le cause ostative risultassero note al giudice che aveva concesso il beneficio: tale verifica si effettua acquisendo il fascicolo del giudizio originario (anche d'ufficio).
- Non è sufficiente fondare la revoca su generiche presunzioni o su affermazioni circa le «difficoltà del sistema» relative all'attestazione dell'irrevocabilità delle sentenze; è richiesto un accertamento concreto e motivato.
- Se le cause ostative risultavano documentalmente note al giudice che concesse la sospensione, la questione doveva essere dedotta in sede di impugnazione di quella decisione: in mancanza di impugnazione si forma il giudicato su tale punto.
- Sia il giudice della cognizione sia il giudice dell'esecuzione sono tenuti ad accertare la documentale conoscenza dei precedenti ostativi; la disciplina non consente di distinguere il principio in base alla fase procedimentale in cui avviene la revoca.
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