Sentenza n. 12609/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento quanto al ricorso n. 13293 del 2024: del provvedimento del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024 con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; quanto al ricorso n. 13294 del 2024: del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 20 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Ministro dell'Interno del 17 luglio 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i rispettivi dinieghi di cittadinanza adottati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che i provvedimenti si fondassero soltanto su generiche risultanze informative, senza indicazione dell'organo procedente, degli accertamenti svolti e senza una valutazione della loro integrazione sociale. Dopo un'ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l'informativa degli organi di sicurezza, dalla quale risultava che entrambi erano stati indicati, sulla base di valutazioni di intelligence, come collegati a contesti riconducibili ad apparati statali e avevano avuto contatti con soggetti riconducibili a un corpo non specificato nel testo.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale circa la contiguità dei ricorrenti a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza sono state considerate attendibili in quanto ufficiali, raccolte e vagliate nell'esercizio di funzioni istituzionali; le mere negazioni dei ricorrenti non erano sufficienti a superarle. Il richiamo all'informativa è stato ritenuto idoneo a integrare una motivazione per relationem, poiché, nei procedimenti fondati sulla sicurezza nazionale, l'obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata per evitare la divulgazione di informazioni riservate. Il diniego non deve quindi indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità, purché renda comprensibile l'iter logico dell'amministrazione. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le informazioni secretate non sarebbero comunque state ostensibili e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il giudice ha ritenuto recessivo l'interesse privato alla naturalizzazione rispetto alla sicurezza nazionale e ha riconosciuto ampia discrezionalità ministeriale nella valutazione prognostica dell'affidabilità del richiedente, comprensiva anche di situazioni di prevenzione e di astratta pericolosità sociale, non limitate a fatti penalmente rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati in solido? Il testo dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre oneri e accessori, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione può essere negata quando emergano elementi ostativi collegati alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l'iter logico seguito, senza necessità di indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti coperti da riservatezza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è utilmente esigibile quando gli elementi posti a fondamento del diniego sono secretati e non ostensibili, sicché la partecipazione non potrebbe condurre a un diverso esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza sono sottratte all'ostensione, anche nel procedimento di concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità delle parti per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'interesse del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; l'amministrazione può fondare il diniego su una valutazione prognostica dell'affidabilità complessiva dell'interessato, riferita anche a situazioni di prevenzione e di astratta pericolosità sociale, non soltanto a fatti penalmente rilevanti.
- Le informazioni provenienti dagli organismi statali preposti alla sicurezza, raccolte e vagliate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, costituiscono fonte ufficiale la cui attendibilità non può essere superata dalla mera negazione dei fatti da parte del richiedente, in assenza di elementi contrari specifici.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate o secretate concernenti la sicurezza nazionale, la motivazione può essere resa per relationem mediante richiamo all'informativa, senza riprodurne analiticamente il contenuto, purché il provvedimento renda comprensibile il percorso logico della decisione.
- Nei procedimenti di cittadinanza fondati su dati secretati e non ostensibili, l'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sull'esito, non potendo egli conoscere o contestare gli elementi riservati.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza motivato da esigenze di sicurezza nazionale non può sostituire la valutazione ministeriale e si limita alla verifica dell'attendibilità della base informativa, dell'assenza di manifesta illogicità e della comprensibilità del percorso motivazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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