Cassazione Civile, Ordinanza n. 28874/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società fallita ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la declaratoria di fallimento emessa dal tribunale. In sede di reclamo e poi di ricorso per cassazione ha dedotto: (1) nullità del procedimento per violazione dell'art. 15 l.f., sostenendo che il termine tra notificazione del ricorso e udienza prefallimentare fosse stato illegittimamente ridotto fino a un solo giorno e che il rinvio d'ufficio dell'udienza non fosse stato comunicato; (2) violazione dell'art. 15 l.f. per mancata indicazione delle ragioni di urgenza a fondamento dell'abbreviazione del termine e per la mancata sottoscrizione del decreto da parte del presidente del tribunale; (3) insussistenza dello stato di insolvenza, affermando che esso era stato desunto dal solo ricorso dell'istante senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non confrontato con le date degli atti emergenti dalla sentenza impugnata; il secondo è stato parimenti inammissibile perché fondato su una ricostruzione delle date non coincidente con quella risultante dalla decisione di merito. In ogni caso, entrambi i motivi sono stati considerati diretti a sollecitare un riesame del fatto, cioè dell'adeguatezza del termine a difesa e della motivazione sulla sua idoneità, attività preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 l.f.
Il termine a difesa nel procedimento prefallimentare deve essere valutato in concreto; la doglianza è inammissibile se non si confronta specificamente con le date degli atti e se mira a una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
È invocato come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e perché diretta al riesame dei fatti.
art. 13, comma l-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma l-bis, d.p.r. n. 115/2002
È richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione del termine a difesa nel procedimento prefallimentare deve essere specifica e deve confrontarsi con le risultanze fattuali poste a base della decisione impugnata; in difetto, è inammissibile.
- Non è consentito sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione dell'adeguatezza concreta del termine a difesa o della motivazione del giudice di merito quando la decisione impugnata abbia già dato conto, in modo non illogico, della sua idoneità.
- La deduzione di vizi del procedimento fondati su dati temporali incongruenti rispetto alla sentenza impugnata integra motivo generico e quindi inammissibile.
- La mancata costituzione degli intimati consente di pronunciare senza statuizione sulle spese; in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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