Cassazione Penale, Sentenza n. 12142/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrosino era stato condannato per il reato di calunnia (denuncia falsamente di smarrimento di assegni consegnati a Salvatore Caso e imputazione di ricettazione), commesso il 27/01/2015. In appello la condanna era stata confermata. Il difensore ha proposto ricorso per: (1) estinzione del reato per prescrizione, deducendo che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) era decorso già prima della pronuncia di appello tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione per 280 giorni dovuta alle richieste di rinvio effettuate dalla difesa; (2) violazione dell'art. 533 c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di merito, chiedendo una diversa valutazione delle prove (fra cui dichiarazioni di familiari dell'imputato e contestazioni della parte offesa sulla esistenza di rapporti economici).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi dal 27/01/2015), incrementato di 280 giorni di sospensione per le richieste di rinvio della difesa, si è integralmente compiuto il 3/05/2023, cioè dopo la sentenza di primo grado (21/03/2023) ma prima della sentenza di appello (13/02/2024). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha ricordato che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie e ha ritenuto non illogica la valutazione della Corte di appello sulla attendibilità della parte offesa e sulla scarsa rilevanza di alcune dichiarazioni difensive. Sono state confermate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Applicato per il computo della prescrizione: determinazione del termine massimo di prescrizione e computo della sospensione del corso della prescrizione per atti processuali (in particolare 280 giorni di sospensione per le richieste di rinvio svolte dalla difesa).
art. 533 cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte di cassazione ha però ritenuto la censura come mera richiesta di diversa valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando)
non riportata testualmente nella sentenza
Menzi ona dal ricorrente circa la non applicabilità retroattiva delle norme successive al tempus commissi delicti; la Corte non ha ritenuto necessario applicare le nuove discipline sulla sospensione della prescrizione perché ha ritenuto estinta la pena con il calcolo operativo basato sulle norme vigenti e sulle sospensioni procedurali.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. riforma Bonafede)
non riportata testualmente nella sentenza
Richiamata dall'atto difensivo in tema di disciplina della sospensione della prescrizione; non applicata a favore del ricorrente in senso diverso da quanto già computato dalla Corte.
Legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia)
non riportata testualmente nella sentenza
Citata nell'istanza difensiva in relazione al principio "favor rei" e alla disciplina della sospensione; la decisione si è comunque risolta con l'annullamento per intervenuta prescrizione calcolata secondo gli elementi di causa.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997 (Dessimone)
Richiamata per il principio che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie e che una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente non integra un vizio di legittimità.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020 (F.)
Richiamata a supporto del principio che la rivalutazione degli elementi di fatto è esclusiva del giudice di merito e non ammessa in sede di legittimità.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)
Ulteriore richiamo a conferma dei limiti della Cassazione nella riesamina delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il computo della prescrizione deve tenere conto non solo del termine legale dalla data del fatto, ma anche delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione operate nel processo (es. sospensione per richieste di rinvio), che possono protrarre la data di estinzione oltre la scadenza ordinaria.
- Se la prescrizione si è compiuta prima della pronuncia di un grado di giudizio, la sentenza divenuta definitiva per quel grado deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
- La Corte di cassazione verifica la corretta applicazione delle norme penali (es. calcolo della prescrizione), ma è limitata: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e dei testimoni né adottare una diversa ricostruzione dei fatti basata su una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- Le modifiche normative intervenute dopo il tempus commissi delicti possono essere oggetto di discussione in termini di applicazione retroattiva e "favor rei", ma l'esito dipende dall'analisi concreta del caso e dal computo effettivo della prescrizione secondo le norme e le sospensioni applicabili.
- Le statuizioni civili connesse al procedimento penale possono essere confermate anche quando la condanna penale viene annullata per estinzione del reato per prescrizione.
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