Sentenza del 06/04/2016 n. 6677 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di successione. L'avviso era stato sottoscritto, in nome del capo dell'ufficio, da un impiegato direttivo privo di delega nominativa, essendo disponibile soltanto un ordine di servizio rivolto genericamente al "capo area controllo". Il primo motivo riguardava l'asserita ammissibilità in appello della produzione dell'ordine di servizio, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo denunciava insufficiente motivazione sulla valutazione del contenuto dell'ordine di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che nel processo tributario i documenti possono, in linea generale, essere prodotti anche in appello, ma devono comunque essere depositati entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, secondo il combinato disposto degli artt. 32 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia non aveva indicato in quale fase del giudizio d'appello fosse stato prodotto l'ordine di servizio, né dove il documento fosse reperibile nei fascicoli processuali, omettendo quindi di rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente una delega generica riferita al "capo area controllo".
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame
Nel processo tributario è possibile produrre documenti nuovi in appello, anche se già esistenti al momento del primo grado, senza applicare la preclusione ordinaria dell'art. 345 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61
entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, ossia fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza
La produzione documentale in appello deve comunque rispettare il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, a pena di decadenza, per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1
La produzione dei documenti deve rispettare le formalità previste per il deposito degli atti processuali.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, precisando la loro collocazione nel fascicolo. La mancata indicazione della sede processuale del documento comporta l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Le censure dell'Agenzia erano formalmente riferite, rispettivamente, a un error in procedendo e a un vizio di motivazione, ma la prima è stata dichiarata inammissibile e la seconda è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti anche per la prima volta in appello, ma il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
- Chi impugna in cassazione la valutazione di un documento deve indicare con precisione quando e dove il documento è stato prodotto nel giudizio di merito e dove è reperibile nel fascicolo; la semplice trascrizione del documento nel ricorso non è sufficiente.
- La violazione degli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione può impedire l'esame nel merito della censura, anche quando il documento potrebbe astrattamente essere ammissibile.
- La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non elimina le preclusioni temporali né gli obblighi di documentazione e specifica indicazione richiesti nel giudizio di cassazione.
- Per contestare la validità di un atto impositivo sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza e la specificità della delega di firma; una delega generica può essere ritenuta insufficiente, secondo le circostanze del caso.
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