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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22830/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 29/04/2024 che ha disposto la sua consegna al Regno del Belgio in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 19/02/2024 dal Giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Nemour. Il ricorrente è sottoposto a procedimento penale in Belgio per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'impugnazione si articola in due motivi: (I) violazione dell'art. 18, lett. b), legge n. 69/2005, sostenendo che il fatto per il quale è richiesto il mandato d'arresto è già stato definitivamente giudicato dal Tribunale di Bruxelles con sentenza del 09/04/2024 (eccezione di "ne bis in idem"); (II) violazione dell'art. 6, legge n. 69/2005, per presunta insufficiente specificazione della condotta delittuosa allegata nel mandato d'arresto europeo.

La decisione

Nel corso del procedimento il ricorrente, tramite difensore e procuratore speciale, ha presentato rinuncia all'impugnazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dispone inoltre l'inoltro degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. I motivi di merito proposti non sono stati esaminati per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • legge n. 69/2005, art. 18, lett. b)

    Il ricorrente invocava la disciplina del "ne bis in idem" prevista dalla legge 69/2005 (art. 18, lett. b) per sostenere che il fatto oggetto del mandato d'arresto era già stato giudicato definitivamente in Belgio; la Corte non ha esaminato il merito di tale eccezione a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • legge n. 69/2005, art. 6

    Il ricorrente deduceva carenza di specificazione della condotta nel mandato d'arresto europeo ai sensi dell'art. 6 della legge 69/2005; anche tale motivo non è stato valutato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)

    "La rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità"

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso in ragione della formale rinuncia del ricorrente all'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e all'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, per cui la sanzione è stata applicata anche in caso di rinuncia.

  • legge n. 69/2005, art. 22, comma 5

    La Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5 della legge 69/2005, relativi alle formalità connesse all'esecuzione della decisione di consegna.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373

    Precedente citato dalla Corte in base al quale l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione pecuniaria anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia, salvo prova che la rinuncia sia determinata da sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in sede di Cassazione determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., impedendo l'esame dei motivi di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta comunque la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo provare che la rinuncia è dovuta a sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente.
  • Se si intendono far valere eccezioni di "ne bis in idem" o carenze del mandato d'arresto europeo, è necessario non rinunciare all'impugnazione e fornire tempestiva documentazione probatoria (es. sentenze definitive estere, specificazione della condotta) per consentire l'esame del merito.
  • In procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, gli adempimenti formali di consegna previsti dalla legge 69/2005 (es. art. 22) continuano a trovare applicazione anche quando il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per rinuncia.

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