Cassazione Civile, Ordinanza n. 18309/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto tra un condominio e una società appaltatrice. La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione inerente ai lavori eseguiti, in particolare SAL, contabilità dei lavori e verbali assembleari. Il condominio si era opposto sostenendo che la controparte non avesse diritto alla consegna di quei documenti, che alcuni di essi non fossero nella sua disponibilità materiale perché detenuti dal direttore dei lavori e che, comunque, la società ne fosse già in possesso. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, imponendo la consegna di copie di SAL e contabilità. Il condominio aveva quindi proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che i motivi si riducessero a una mera manifestazione di dissenso, priva di adeguata critica alla sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione il condominio ha denunciato violazione dell’art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che l’atto di appello fosse in realtà chiaro e specifico, contenesse l’indicazione delle parti della decisione impugnate e delle modifiche richieste, e che la stessa sentenza d’appello avesse riassunto otto puntuali motivi di gravame, dimostrando di averli compresi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla formulazione dell’appello dopo la riforma del 2012, ha affermato che l’atto di gravame deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, ma senza formalismi sacramentali né necessità di un progetto alternativo di sentenza. Applicando tale criterio, la Corte ha rilevato che l’appello del condominio era sufficientemente specifico, poiché individuava otto motivi distinti e indicava anche le parti della sentenza da censurare. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza di appello.
art. 434 c.p.c.
Richiamato in via sistematica quale norma, nel testo riformato, da interpretare in modo analogo all'art. 342 c.p.c. quanto ai requisiti di specificità dell'impugnazione.
d.l. n. 83 del 2012
La riforma ha inciso sui requisiti di contenuto dell'atto di appello, poi interpretati secondo il criterio della chiara individuazione dei punti contestati.
l. n. 134 del 2012
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in relazione alla motivazione della sentenza impugnata: quanto più la decisione di primo grado è analitica, tanto più puntuale deve essere la critica dell'appellante.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ricorre solo quando manchi una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di censura; non è necessario l'uso di formule sacramentali né la redazione di una sentenza alternativa.
- La parte appellante deve porre il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con immediatezza quali capi della decisione siano censurati e per quali ragioni, dimostrando di aver compreso la ratio decidendi del primo giudice.
- Se dall'atto di appello emergono motivi distinti e riferibili ai capi della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità per genericità viola l'art. 342 c.p.c.
Come è indicizzato
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