Ordinanza n. 437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7338/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo connesso al rigetto della richiesta di protezione internazionale e alla possibile espulsione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Ha dedotto plurime censure, tra cui la violazione dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tale questione appartiene alla cognizione del giudice amministrativo e non è assorbita nella sola giurisdizione del giudice ordinario adito in relazione al rigetto della successiva richiesta di protezione internazionale. L'appellante si trovava in stato di libertà sul territorio nazionale, poiché il rigetto della richiesta di protezione internazionale era stato sospeso dal Tribunale di Caltanissetta, con provvedimento confermato dalla competente Corte d'appello; pertanto, non risultava esposto a un concreto e attuale rischio di espulsione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, senza concedere una misura cautelare sostanziale né definire nel merito le censure dedotte. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, mancasse un concreto e attuale rischio di espulsione, sicché le esigenze cautelari potevano essere adeguatamente tutelate mediante la rapida trattazione del merito. Al contempo, ha rilevato che le censure, inclusa quella relativa alla violazione dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, richiedevano l'approfondimento proprio della fase di merito e rientravano nella cognizione del TAR. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari sono adeguatamente tutelabili mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di disporre la rapida trattazione del giudizio davanti al TAR.
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998
La violazione dei divieti di espulsione previsti dalla disposizione costituisce questione rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, non assorbita dalla giurisdizione del giudice ordinario sulla successiva richiesta di protezione internazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il ricorrente non è esposto a un concreto e attuale rischio di espulsione, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sostanziale.
- La dedotta violazione dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 può rientrare nella cognizione del giudice amministrativo e non è necessariamente assorbita dalla giurisdizione del giudice ordinario relativa al rigetto della richiesta di protezione internazionale.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta una decisione sulla fondatezza sostanziale delle censure, che devono essere approfondite nella fase di cognizione piena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →