Sentenza del 12/11/2020 n. 3472 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Pignoramento presso terzi - Parte resistente - Agenzia delle Entrate riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile e pertanto non è stato trattato nel merito, per difetto di notificazione alla parte necessaria (Agenzia delle Entrate - Riscossione). Di conseguenza la domanda del ricorrente è stata respinta senza esame delle ragioni sostanziali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto di pignoramento presso terzi e le sottostanti cartelle di pagamento. Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata notifica del gravame all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che essendo l'ente concessionario emanante l'atto impugnato deve considerarsi parte necessaria del giudizio.
Norme richiamate
principio della necessaria partecipazione della parte emanante l'atto (dottrina e giurisprudenza in materia tributaria)
La parte che ha emanato l'atto impugnato (qui il concessionario Agenzia delle Entrate - Riscossione) è parte necessaria nel processo; la mancata sua notificazione dell'impugnazione comporta inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso avverso pignoramenti presso terzi o cartelle, verificare con certezza quale soggetto abbia emanato l'atto (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione o altro concessionario).
- Quando l'atto impugnato è stato emanato da un concessionario (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione), notificare il gravame anche a tale concessionario: la mancata notifica può rendere il ricorso inammissibile per difetto di chiamata della parte necessaria.
- Se la notifica è già stata effettuata, conservare prova documentale della ricezione; in caso di contestazione della notifica agire tempestivamente per sanare eventuali vizi procedurali o per proporre rimedio nell'ambito dei termini consentiti.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per la mancata partecipazione della parte necessaria, valutare la possibilità di un nuovo ricorso (se i termini non sono spirati) o di verificare eventuali rimedi straordinari previsti dalla normativa processuale/tributaria.
- Differenziare sempre tra l'ente creditore sostanziale e il concessionario che esegue le attività di riscossione: entrambe le figure possono dover essere coinvolte nel procedimento giudiziario a seconda di chi ha emanato l'atto impugnato.
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