Sentenza n. 9719/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; - della d.d. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010; - di ogni altro atto connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A2 s.r.l. il 31 marzo 2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell’8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e conseguenti atti applicativi della Regione Puglia, inclusa la determinazione regionale correttiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché delle determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, relative al payback sanitario per i dispositivi medici. In corso di giudizio, dopo le sentenze della Corte costituzionale del 22 luglio 2024, nn. 139 e 140, e l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, la società versava agli enti territoriali la quota ridotta del 25% del debito e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La domanda della società non è stata qualificata come cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 subordina tale effetto, con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, all'accertamento del versamento da parte delle regioni e delle province autonome e alla relativa comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. Poiché la Regione Puglia non aveva effettuato tale comunicazione, non risultavano integrati i presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il pagamento effettuato dalla ricorrente determinava il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»; «le regioni e le province autonome [...] accertano l’avvenuto versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere»
Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione dell'impresa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al payback; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti regionali e provinciali richiede inoltre l'accertamento del versamento da parte dell'ente territoriale e la comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale base normativa degli obblighi di corresponsione degli importi relativi al payback per dispositivi medici e delle conseguenze dell'eventuale inadempimento.
artt. 139 e 140 della Corte costituzionale del 22 luglio 2024
Le pronunce sono richiamate quali precedenti sopravvenuti nel contesto normativo del payback sanitario, senza che la sentenza ne esponga ulteriormente il contenuto decisivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale e rende inutile la decisione sul ricorso, ma subordina espressamente la cessazione della materia del contendere a un ulteriore accertamento e comunicazione dell'amministrazione, l'assenza di tale adempimento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dal privato in applicazione della disciplina sopravvenuta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando non siano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede il verificarsi delle condizioni specificamente previste dalla legge, mentre la seconda può essere dichiarata quando viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
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