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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12957/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva ritenuto il ricorrente colpevole dei reati di ricettazione e di detenzione illegale di pistola clandestina (fatti del 15/10/2020). Il ricorso deduceva: 1) difetto di motivazione sull'idoneità offensiva dell'arma e richiesta di nuova perizia o nuovo esame del perito; 2) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena; 3) violazione di legge per il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 legge n. 895/1967.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la valutazione del perito, che aveva accertato la perfetta idoneità dello strumento allo sparo, e legittima la decisione dei giudici di merito che avevano motivato il rigetto delle attenuanti generiche e la misura della pena valorizzando la funzione offensiva dell'arma e la personalità del reo (pregressi penali). Ha inoltre affermato che l'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 non si applica ai reati concernenti armi clandestine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 legge n. 895/1967

    L'attenuante di cui all'art. 5 non si applica alle fattispecie relative ad armi clandestine; richiamata giurisprudenza di Sez. 1 n. 43805/2017.

  • art. 133 cod. pen.

    I giudici di merito hanno motivato la commisurazione della pena richiamando i parametri indicati dall'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo, precedenti), diversa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.

Massime di principio

  • Un perito che documenti prove di sparo e argomenti tecnici ben motivati può essere ritenuto affidabile anche in assenza di specifici esami di laboratorio formali; chi contesta deve proporre censure specifiche e non generiche.
  • L'eventuale ordine del giudice ad assumere nuova prova peritale può essere revocato senza vizi quando le precedenti risultanze siano state ritenute sufficientemente motivate dai giudici e non siano state specificamente criticate.
  • Arma perfettamente funzionante e idonea allo sparo è elemento fattuale che aggrava la posizione dell'imputato e giustifica il diniego delle attenuanti generiche e una più severa commisurazione della pena.
  • La presenza di precedenti e la gravità del fatto sono parametri rilevanti ai fini del calcolo della pena secondo l'art. 133 c.p.; la loro corretta indicazione elimina vizi motivazionali.
  • L'attenuante speciale prevista dalla legge n. 895/1967 non trova applicazione nei reati concernenti armi clandestine, secondo consolidata giurisprudenza.
  • In Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o illogicità specifica nelle motivazioni dei giudici di merito; argomentazioni generiche sulla insufficienza delle prove sono insufficienti.

Testo integrale

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