Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il rimborso di una somma che una società di trasporto aveva anticipato all’Agenzia delle Dogane a titolo di ammenda, poi richiesta alla destinataria della spedizione. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica del decreto si fosse perfezionata oltre quaranta giorni prima della proposizione dell’opposizione. La Corte d’appello ha confermato, applicando l’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982 nel calcolo della compiuta giacenza: ha ritenuto che il termine di dieci giorni decorresse dalla data di spedizione della raccomandata di avviso di deposito e, quindi, che la notifica si fosse perfezionata il 7 gennaio 2017; poiché l’opposizione era stata notificata il 17 febbraio 2017, l’ha reputata tardiva. In cassazione la società opponente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 4, comma 3, e 8, commi 2 e 4, l. n. 890/1982 e degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato il dies a quo del termine di quaranta giorni, poiché il termine di compiuta giacenza andava computato dal deposito del piego presso l’ufficio postale, avvenuto il 29 dicembre 2016, e non dalla spedizione della raccomandata, avvenuta il 28 dicembre 2016. Con il secondo motivo ha prospettato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982; con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 153 c.p.c. per mancata rimessione in termini in ragione dell’errore scusabile nella individuazione del momento perfezionativo della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura sulla decorrenza del termine di compiuta giacenza e sul computo del termine per proporre opposizione. Ha affermato che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982 è un termine a decorrenza successiva, da computarsi secondo l’art. 155 c.p.c., con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade di sabato. Applicando tale criterio, la notifica del decreto ingiuntivo non si era perfezionata il 7 gennaio 2017 ma il 9 gennaio 2017; di conseguenza, l’opposizione notificata il 17 febbraio 2017 doveva considerarsi tempestiva. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché esamini l’opposizione nel merito e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982
"decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata"
Il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza va qualificato come termine a decorrenza successiva e si computa escludendo il giorno iniziale; se la scadenza cade di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo.
art. 4, comma 3, L. n. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di notificazione postale.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di notificazione.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di notificazione agli enti/società.
art. 155 c.p.c.
"escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale"; proroga al primo giorno seguente non festivo se la scadenza cade di sabato
È il criterio di computo applicato al termine di dieci giorni della compiuta giacenza.
art. 641 c.p.c.
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione decorre dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 153 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per la mancata rimessione in termini, poi assorbito.
art. 303 d.P.R. n. 43/1973
Cita la sanzione amministrativa doganale che aveva originato la richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Nel procedimento di notificazione a mezzo posta regolato dalla l. n. 890/1982, il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza va computato come termine a decorrenza successiva secondo l’art. 155 c.p.c., escludendo il dies a quo e conteggiando il dies ad quem.
- Se la scadenza del termine di compiuta giacenza cade di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. decorre dal corretto perfezionamento della notifica del decreto; un errore nel computo del termine di giacenza rende erronea la declaratoria di tardività.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per errato computo dei termini processuali, le ulteriori questioni formulate in via subordinata restano assorbite.
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