Cassazione Penale, Sentenza n. 10673/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace di Firenze del 17/11/2023 che, in presenza di una richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 590 c.p., ha restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché valutasse anche l'opportunità di chiedere l'archiviazione per il reato ritenuto dal Giudice (art. 590 ter c.p.). Il PM ha sostenuto che l'ordinanza fosse illegittima e costituisse un atto "abnorme", perché imporrebbe al PM adempimenti non previsti dall'ordinamento, in violazione dell'art. 17, comma 4, d.lgs. 274/2000 e degli artt. 111 e 112 Cost., determinando inoltre la stasi del procedimento; ha inoltre dedotto che l'art. 590 ter sarebbe mera aggravante dell'art. 590 bis e che la fattispecie sarebbe già stata oggetto di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto che, pur essendo l'operato del Giudice di Pace "eccentrico" rispetto alla prassi, non ricorrano i presupposti dell'abnormità perché il provvedimento non ha determinato la stasi del procedimento né ha imposto al PM attività "contra legem". La Corte ha richiamato la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, l'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 4, d.lgs. 274/2000 e l'art. 6, comma 2 del medesimo decreto in tema di competenza, osservando che il Giudice di Pace poteva rimandare al PM la valutazione in presenza di una condotta unitaria e connessa. Conclusione: rigetto del ricorso del Procuratore e conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 590 c.p.
reato originariamente contestato e oggetto della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
art. 590 ter c.p.
reato che il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente nella fattispecie; oggetto della valutazione cui il Giudice ha rimandato il PM
art. 590 bis c.p.
norma collegata alla discussione sulle aggravanti: il PM ha sostenuto che l'art. 590 ter fosse mera aggravante di questa norma
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 17, comma 4
"Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione."
disciplina il potere del giudice rispetto alla richiesta di archiviazione; la Corte ha ritenuto che la restituzione degli atti al PM per valutare anche altra fattispecie collegata non violi la norma
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 6, comma 2
"Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quelli della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore."
principio di competenza in presenza di procedimenti connessi; la Corte lo ha richiamato per spiegare la rilevanza della condotta unitaria e la possibile competenza del giudice superiore
Costituzione, artt. 111 e 112
richiamati dal PM come garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza le avesse violate
cod. proc. pen., art. 568
ricorda il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte ha sottolineato che la categoria dell'abnormità è eccezionale rispetto a tale principio
cod. proc. pen., art. 177
richiamato in relazione al numero chiuso delle nullità deducibili; la Corte ha evidenziato che l'abnormità non sostituisce i rimedi ordinari
cod. proc. pen., art. 33-sexies
norma citata nella giurisprudenza richiamata a titolo esemplificativo per delineare casi in cui un provvedimento può essere considerato abnorme
Cass. Sez. U., sent. n. 25957/2009 (Toni) e Sez. U., n. 37502/2022 (Scarlini)
giurisprudenza richiamata per definire la nozione unitaria di abnormità, e la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale; indicano quando un provvedimento è ricorribile per cassazione per "sviamento della funzione giurisdizionale"
Massime di principio
- La categoria dell'abnormità è eccezionale: ricorre solo se il giudice esercita un potere non attribuitogli o impone al PM adempimenti che determinano la stasi del procedimento o attività "contra legem".
- Il Giudice può restituire gli atti al Pubblico Ministero per far valutare ulteriori reati collegati anche se di competenza di altro giudice, quando i fatti costituiscono una condotta unitaria; spetta poi al PM decidere come procedere (iscrizione, richiesta di archiviazione al Gip, ecc.).
- La mera 'eccentricità' o discrepanza rispetto alla prassi non basta per fondare il ricorso per abnormità: è necessario dimostrare l'effettivo difetto di potere o la produzione di una stasi processuale.
- Una precedente archiviazione non esclude automaticamente la possibilità che il PM o il giudice valutino ulteriori profili della stessa vicenda; il PM può però rappresentare la duplicazione al giudice competente.
- L'impugnazione per 'abnormità' è rimedio residuo e va usata con cautela: prima vanno esperiti gli ordinari rimedi processuali previsti dal codice (art. 606 c.p.p. e altri).
- Chi contesta un atto del giudice per abnormità deve documentare concretamente come l'atto abbia ecceduto la funzione giurisdizionale, mostrando la nullità o l'imposizione di adempimenti futuri irrimediabili.
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