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Ordinanza

Ordinanza n. 1267/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’“Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” n. 12 del 19.01.2026, emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – VII Settore del Comune di Forio, notificata in data 10.02.2026, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione di opere asseritamente abusive; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese la Relazione del 25.06.2025 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forio e la conseguente CNR n. 26812 del 25.06.2025, richiamate nell’ordinanza di demolizione; nonché del provvedimento prot. n. 9926 del 02.03.2026, notificato via p.e.c. in pari data, con il quale, a seguito di preavviso di rigetto puntualmente riscontrato dalla ricorrente, è stata rigettata l’istanza di condono n. 28320 del 10.12.2004 e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, compreso il preavviso stesso; con riserva di presentare motivi aggiunti e richiesta di risarcimento danni.

Giustizia amministrativa202602694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e diniego dell’istanza di condono edilizio, con gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 12 del 19 gennaio 2026, notificata il 10 febbraio 2026, avente a oggetto opere ritenute abusive, nonché il diniego del 2 marzo 2026 dell’istanza di condono presentata nel 2004, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. In particolare, ha contestato che il Comune, nonostante il puntuale riscontro al preavviso di rigetto e una specifica richiesta di riesame alla luce dello ius superveniens introdotto dal d.l. n. 69/2024, abbia liquidato come “non ammissibili” le osservazioni relative all’applicabilità della nuova disciplina sulle tolleranze costruttive, senza esaminarne adeguatamente il merito. Quanto all’ordinanza di demolizione, la ricorrente ha sostenuto che la legittimità della sanzione dipenda dalla corretta qualificazione del manufatto sottostante: le difformità potrebbero rientrare nelle tolleranze costruttive ed esecutive previste dal novellato art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, con conseguente venir meno del presupposto dell’abusività dell’opera principale e delle opere di finitura recenti. Ha inoltre dedotto che tali opere di finitura sarebbero state realizzate in forza di CILAS e SCIA mai annullate. È stata proposta domanda cautelare, con riserva di motivi aggiunti e di richiesta risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia sia dell’ordinanza di demolizione sia del diniego di condono. Ha ravvisato il fumus boni iuris, ritenendo non manifestamente infondata la censura relativa all’art. 10-bis della l. 241/1990: a fronte di osservazioni specifiche e di una richiesta di rivalutazione fondata sulla nuova disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal d.l. n. 69/2024, l’Amministrazione non poteva limitarsi a qualificarle come non ammissibili e a confermare il precedente rigetto senza un’adeguata motivazione sul merito. Anche la legittimità dell’ordinanza di demolizione è stata ritenuta collegata alla qualificazione del manufatto sottostante: ove le difformità risultassero riconducibili alle tolleranze dell’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, verrebbe meno il presupposto dell’abusività. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di approfondire, nel giudizio di merito, la rilevanza dei titoli edilizi — CILAS e SCIA — che la ricorrente assume non essere mai stati annullati. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché la demolizione avrebbe potuto compromettere l’integrità fisica e funzionale dell’immobile, provocare infiltrazioni e danni all’unità abitativa sottostante e rendere irreversibili gli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica. Nel bilanciamento, l’interesse alla conservazione del bene fino alla decisione di merito è stato ritenuto prevalente sull’interesse pubblico al ripristino immediato, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni connesse al Decreto Salva Casa. Il merito è stato fissato per il 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l’istanza sospensiva ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di esaminare adeguatamente le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; non è sufficiente qualificarle genericamente come non ammissibili e confermare il rigetto senza confrontarsi con il loro contenuto.

  • d.l. n. 69/2024

    La disciplina sopravvenuta, richiamata con riferimento alle tolleranze costruttive, imponeva una rivalutazione della fattispecie a fronte di una specifica istanza di riesame.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le difformità riconducibili alle tolleranze costruttive ed esecutive possono escludere il presupposto dell’abusività rilevante ai fini dell’ordinanza di demolizione; la questione richiede accertamento nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un preavviso di rigetto presenta osservazioni specifiche e chiede il riesame dell’istanza alla luce di una disciplina sopravvenuta potenzialmente rilevante, l’Amministrazione deve esaminarne il merito e motivare puntualmente le ragioni dell’eventuale diniego; non può limitarsi a qualificarle come non ammissibili o a confermare automaticamente la precedente valutazione.
  • La legittimità di un’ordinanza di demolizione dipende dalla corretta qualificazione giuridica e fattuale dell’opera: se le difformità del manufatto rientrano nelle tolleranze costruttive ed esecutive previste dall’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, può venire meno il presupposto dell’abusività e, conseguentemente, della sanzione demolitoria.
  • In sede cautelare, il rischio che l’esecuzione della demolizione comprometta irreversibilmente l’integrità fisica e funzionale dell’immobile, provochi danni alle unità sottostanti e vanifichi investimenti di rilevante entità integra il periculum in mora non meramente patrimoniale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse privato alla conservazione dell’integrità del bene può prevalere sull’interesse pubblico al ripristino immediato quando la controversia presenti questioni complesse e nuove, soprattutto se connesse all’applicazione di una disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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