Cassazione Penale, Sentenza n. 15075/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della diminuente della "semiinfermità". Lamentava che una consulenza tecnico‑psichiatrica svolta nel corso di altro procedimento, depositata nel giudizio abbreviato, avesse diagnosticato un disturbo da uso di alcol e cocaina con conseguente aumento di reattività, disforia, discontrollo e aggressività, e che tale quadro dovesse rilevare ai fini della riduzione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo ripetitivo di doglianza già esaminata e respinta dalla Corte d'appello con adeguata e congrua motivazione, conforme alla giurisprudenza consolidata: i disturbi della personalità o anomalie psichiche possono costituire "infermità" solo se la loro consistenza, intensità e gravità incidono concretamente sulla capacità di intendere e volere e sussiste nesso eziologico tra disturbo e condotta criminosa. La Corte d'appello aveva valutato che il disturbo rilevasse per reati d'impeto ma non per le condotte del presente procedimento, che erano deliberate e sistematiche (inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione). Il ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione e non ha allegato integralmente la consulenza citata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 1
espressamente richiamato nel capo di imputazione per le contravvenzioni
articolo richiamato per identificare la fattispecie contestata; la decisione concerne più la valutazione della responsabilità psicologica che l'interpretazione della norma penale sostanziale
art. 52 D.Lgs. 196/03
citato nella parte finale per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione
norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omettere generalità e dati identificativi se il provvedimento è diffuso
Giurisprudenza consolidata (principio sul riconoscimento dell'"infermità")
citate sentenze: Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013; Sez. 6, n. 43285 del 27/10/2009
i disturbi della personalità o altre anomalie psichiche possono rientrare nel concetto di "infermità" solo se la loro consistenza, intensità e gravità incidono concretamente sulla capacità di intendere e volere e se sussiste un nesso eziologico tra disturbo e condotta criminosa; tale principio è stato applicato per escludere la diminuente quando il comportamento illecito risulti deliberato e sistematico
Massime di principio
- Se si deduce una diminuente basata su diagnosi o consulenze svolte in altri procedimenti, è necessario allegare integralmente gli atti e la consulenza al ricorso; riferimenti generici o parziali sono insufficienti e possono rendere il motivo inammissibile.
- La qualificazione di "infermità" non ricomprende automaticamente ogni disturbo della personalità o abuso di sostanze: occorre provare che la loro intensità e gravità abbiano inciso concretamente sulla capacità di intendere e volere e che vi sia un nesso causale con la condotta criminosa.
- Le condotte deliberate, sistematiche e di violazione volontaria di prescrizioni (comportamenti volti a eludere o ignorare consapevolmente obblighi) difficilmente si raccordano con una diminuente per semi‑infermità, a differenza dei reati d'impeto legati a reattività incontrollata.
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: non è ammesso limitarsi a richiamare atti esterni senza la loro trascrizione o allegazione, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza e della valutabilità del motivo da parte della Corte.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di elementi attenuanti sul contenuto del ricorso, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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