Sentenza n. 352/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza del Decreto di Liquidazione CTU n. cronol. 7872/2024 del 22.11.2024, Proc. R.G. n. 424/2018, emesso in data 20.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Avezzano e notificato ai fini dell’esecuzione al Comune di Trasacco in data 21.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto di liquidazione dei compensi professionali del consulente tecnico d'ufficio, posto a carico del Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano, con cui erano stati liquidati in suo favore compensi professionali per l'attività svolta quale consulente tecnico d'ufficio, ponendone l'onere a carico del Comune. Il ricorso è stato notificato il 19 novembre 2025 e depositato l'11 dicembre 2025. Il Comune non si è costituito. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la tardività del deposito, in quanto effettuato oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrente dall'ultima notificazione, previsto per il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso senza esaminarne il merito. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il rito camerale e, conseguentemente, il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 87, comma 3, d.lgs. 104/2010. Poiché il ricorso, notificato il 19 novembre 2025, è stato depositato soltanto l'11 dicembre 2025, il termine è stato considerato violato. La tardività del deposito ha precluso l'esame del titolo azionato, pur ritenuto astrattamente idoneo a fondare l'ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza, senza ulteriore specificazione interpretativa.
art. 87, comma 3, d.lgs. 104/2010
Il giudizio di ottemperanza è soggetto al rito camerale; il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dall'ultima notificazione. Il deposito tardivo determina l'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, soggetto al rito camerale, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dall'ultima notificazione; il deposito oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito, anche quando il titolo azionato sia astrattamente idoneo a fondare l'azione.
- La tardività del deposito del ricorso per ottemperanza è rilevabile e conduce alla definizione in rito della controversia, senza necessità di esaminare l'inadempimento dell'amministrazione o la fondatezza del titolo esecutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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