Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado e rideterminato la pena per il delitto di danneggiamento aggravato. I motivi dedotti in Cassazione: 1) sopravvenuta improcedibilità del reato per difetto di querela in seguito alla riforma normativa (d.lgs. 19/03/2024, n.31) che ha reso procedibile a querela l'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; 2) vizio di motivazione e omissione nella valutazione della causa di esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p. (perché l'imputato avrebbe risarcito il danno); 3) vizio di motivazione in relazione alla recidiva (art.99 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi 2 e 3 fossero stati affrontati e adeguatamente motivati dalla corte di appello (esclusione della tenuità del fatto, sussistenza della recidiva e rilevo della maggiore pericolosità). Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dalla riforma Cartabia, la Corte ha osservato che la nuova normativa era già entrata in vigore al momento della sentenza impugnata (07/10/2024) e quindi il difetto di querela avrebbe dovuto essere sollevato in sede di appello; l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di esaminare ora tale questione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Aggravante contestata in relazione al danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede; la corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle motivazioni di primo grado.
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Offesa a cose esposte alla pubblica fede; la riforma (d.lgs. n.31/2024) ha reso la procedibilità a querela per questa fattispecie, ma tale mutamento doveva essere invocato in sede d'appello se già vigente alla data della sentenza impugnata.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("Riforma Cartabia"), art. 1, comma 1, lett. b)
Ha disposto la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento sulle cose previste dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; la norma transitoria (art.9) applica il nuovo regime anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
art. 9 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (norma transitoria)
Prevede l'applicazione del nuovo regime di procedibilità anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza e la corte hanno rilevato che la recidiva reiterata e la gravità/conseguenze del fatto possono escludere l'applicazione della norma; la condotta successiva del reo può essere valorizzata ma non basta da sola a far rientrare un'offesa non tenue nella causa di non punibilità.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norma sulla recidiva: la corte ha valutato i precedenti penali del ricorrente (stupefacenti, immigrazione, lesioni) e ritenuto che il nuovo reato indichi un'aggravata pericolosità, giustificando la recidiva come elemento ostativo alla tenuità.
Consente la condanna alle spese e la liquidazione di somme a titolo di ammenda o sanzione per cause di inammissibilità; la corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e altre pronunce
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per Cassazione impedisce alla Corte di pronunciarsi su cause di non punibilità o improcedibilità che potevano essere dedotte in sede d'appello; la proposizione di un ricorso inammissibile rende inidoneo il procedimento di legittimità a sindacare questi profili.
Massime di principio
- Se una modifica normativa che incide sulla procedibilità del reato è già entrata in vigore prima della sentenza impugnata, la relativa questione deve essere sollevata e dedotta in appello; non potrà essere valorizzata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis può tenere conto anche della condotta riparatoria successiva, ma tale comportamento da solo non è sufficiente a qualificare l'offesa come di particolare tenuità se al momento del fatto l'offesa era rilevante; inoltre la recidiva reiterata è ostativa all'applicazione della tenuità.
- Quando si deduce la riparazione del danno (risarcimento), è necessario fornire documentazione precisa e verificabile (portata del risarcimento, integralità del ristoro, tempi) perché la mera allegazione generica può essere ritenuta non idonea ad attenuare o escludere la punibilità.
- Nella valutazione della recidiva il giudice deve motivare il nesso tra precedenti e nuova condotta, spiegando perché le pregresse condotte indicano una perdurante inclinazione al reato e aumentano la pericolosità sociale.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare che tutte le questioni di diritto che dipendono dalla fattispecie e da eventuali sopravvenute modifiche normative siano state tempestivamente dedotte e motivate nei gradi precedenti; l'inammissibilità del ricorso può precludere la cognizione di argomenti rilevabili solo in appello.
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