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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado e rideterminato la pena per il delitto di danneggiamento aggravato. I motivi dedotti in Cassazione: 1) sopravvenuta improcedibilità del reato per difetto di querela in seguito alla riforma normativa (d.lgs. 19/03/2024, n.31) che ha reso procedibile a querela l'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; 2) vizio di motivazione e omissione nella valutazione della causa di esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p. (perché l'imputato avrebbe risarcito il danno); 3) vizio di motivazione in relazione alla recidiva (art.99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi 2 e 3 fossero stati affrontati e adeguatamente motivati dalla corte di appello (esclusione della tenuità del fatto, sussistenza della recidiva e rilevo della maggiore pericolosità). Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dalla riforma Cartabia, la Corte ha osservato che la nuova normativa era già entrata in vigore al momento della sentenza impugnata (07/10/2024) e quindi il difetto di querela avrebbe dovuto essere sollevato in sede di appello; l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di esaminare ora tale questione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen.

    Aggravante contestata in relazione al danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede; la corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle motivazioni di primo grado.

  • art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

    Offesa a cose esposte alla pubblica fede; la riforma (d.lgs. n.31/2024) ha reso la procedibilità a querela per questa fattispecie, ma tale mutamento doveva essere invocato in sede d'appello se già vigente alla data della sentenza impugnata.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("Riforma Cartabia"), art. 1, comma 1, lett. b)

    Ha disposto la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento sulle cose previste dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; la norma transitoria (art.9) applica il nuovo regime anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 9 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (norma transitoria)

    Prevede l'applicazione del nuovo regime di procedibilità anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza e la corte hanno rilevato che la recidiva reiterata e la gravità/conseguenze del fatto possono escludere l'applicazione della norma; la condotta successiva del reo può essere valorizzata ma non basta da sola a far rientrare un'offesa non tenue nella causa di non punibilità.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la corte ha valutato i precedenti penali del ricorrente (stupefacenti, immigrazione, lesioni) e ritenuto che il nuovo reato indichi un'aggravata pericolosità, giustificando la recidiva come elemento ostativo alla tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e la liquidazione di somme a titolo di ammenda o sanzione per cause di inammissibilità; la corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza - Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e altre pronunce

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per Cassazione impedisce alla Corte di pronunciarsi su cause di non punibilità o improcedibilità che potevano essere dedotte in sede d'appello; la proposizione di un ricorso inammissibile rende inidoneo il procedimento di legittimità a sindacare questi profili.

Massime di principio

  • Se una modifica normativa che incide sulla procedibilità del reato è già entrata in vigore prima della sentenza impugnata, la relativa questione deve essere sollevata e dedotta in appello; non potrà essere valorizzata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis può tenere conto anche della condotta riparatoria successiva, ma tale comportamento da solo non è sufficiente a qualificare l'offesa come di particolare tenuità se al momento del fatto l'offesa era rilevante; inoltre la recidiva reiterata è ostativa all'applicazione della tenuità.
  • Quando si deduce la riparazione del danno (risarcimento), è necessario fornire documentazione precisa e verificabile (portata del risarcimento, integralità del ristoro, tempi) perché la mera allegazione generica può essere ritenuta non idonea ad attenuare o escludere la punibilità.
  • Nella valutazione della recidiva il giudice deve motivare il nesso tra precedenti e nuova condotta, spiegando perché le pregresse condotte indicano una perdurante inclinazione al reato e aumentano la pericolosità sociale.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare che tutte le questioni di diritto che dipendono dalla fattispecie e da eventuali sopravvenute modifiche normative siano state tempestivamente dedotte e motivate nei gradi precedenti; l'inammissibilità del ricorso può precludere la cognizione di argomenti rilevabili solo in appello.

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