Ordinanza n. 2769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1364/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento comunale fondato sull'abuso del titolo ai sensi dell'art. 18 del regolamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di una ditta individuale ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado richiamava, quale presupposto dell'esercizio del potere, la nozione di abuso del titolo prevista dall'art. 18 del regolamento. L'appellante contestava quindi, in sede cautelare, la riconducibilità della fattispecie concreta ai presupposti regolamentari del potere amministrativo. Non sono specificati ulteriori motivi di appello, né sono indicate puntualmente le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, la nozione di abuso del titolo prevista dall'art. 18 del regolamento apparisse idonea a ricomprendere i presupposti di esercizio del potere richiamati dall'amministrazione nel provvedimento impugnato. Non risultano accolte censure dell'appellante e, pertanto, non è stata concessa la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale.
art. 18 del regolamento
La nozione regolamentare di abuso del titolo è stata ritenuta, con valutazione propria della fase cautelare, idonea a comprendere i presupposti di esercizio del potere richiamati dall'amministrazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la verifica del fumus boni iuris resta sommaria e tipica della fase cautelare; il giudice può ritenere non manifestamente infondato il provvedimento quando la nozione regolamentare invocata dall'amministrazione appare idonea a ricomprendere i presupposti concreti dell'esercizio del potere.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, nella valutazione propria della fase cautelare, la disposizione regolamentare richiamata dall'amministrazione appare astrattamente idonea a fondare il potere esercitato nel provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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