Cassazione Civile, Ordinanza n. 06082/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di categoria D, inizialmente inquadrato come tecnico di radiologia presso un'azienda ospedaliera, era passato a domanda al profilo di collaboratore amministrativo, sempre in categoria D. L'azienda gli aveva comunicato che, per effetto del passaggio dal ruolo sanitario a quello amministrativo, non ricopriva più l'incarico di posizione organizzativa dell'area tecnico-sanitaria e che l'indennità percepita dopo il cambio di profilo era stata corrisposta per errore, con conseguente recupero delle somme sulle competenze stipendiali. Il lavoratore aveva quindi chiesto l'accertamento della nullità e illegittimità della nota di revoca, il riconoscimento del diritto a conservare la posizione organizzativa e a percepire la relativa indennità, la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto illegittima la revoca ma, per asserito vizio di ultrapetizione, aveva limitato il riconoscimento del diritto al 31 gennaio 2019, oltre a confermare l'indennità solo per tale periodo. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la declaratoria di nullità della revoca comportasse necessariamente la riassegnazione della funzione sine die o comunque fino a una legittima revoca; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa, poiché il riconoscimento dell'illegittimità della revoca sarebbe incompatibile con la limitazione temporale al 31 gennaio 2019; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, formalmente proposta come violazione dell'art. 112 c.p.c., in realtà investiva l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini invocati. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era contraddittorietà nella decisione di merito, poiché la limitazione al 31 gennaio 2019 era coerente con il contenuto della domanda e con la prova dell'espletamento delle mansioni solo fino a quel momento. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese del doppio grado era legittima in presenza di accoglimento solo parziale dell'appello e di complessità della questione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri petitum e causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; l'erronea interpretazione della domanda non si censura come violazione di legge ma, al più, come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
Non è il corretto veicolo per contestare l'interpretazione della domanda o delle eccezioni, che attiene al giudizio di fatto del merito.
Nel caso dedotto, la nullità per motivazione contraddittoria è esclusa perché la decisione di merito è coerente con il perimetro della domanda e con le risultanze probatorie.
L'erronea interpretazione della domanda può essere scrutinata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 111 Cost.
La motivazione è legittima se non presenta una radicale perplessità o incomprensibilità; nel caso concreto tale soglia non è superata.
La soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo della causa; in caso di riforma, anche parziale, il giudice d'appello può ridistribuire le spese dell'intero giudizio.
È consentita la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, qui individuati nella complessità della questione e nell'accoglimento parziale dell'appello.
La riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese, imponendo al giudice d'appello una nuova regolamentazione dell'intero carico delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 22 CCNL 2016/2018 del 21.05.2018
Richiamato nel giudizio di merito come fonte collegata al processo di istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, sostitutivi delle posizioni organizzative.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto e non può essere censurata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c., salvo che si deduca un effettivo sconfinamento nel petitum o nella causa petendi.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta che la parte ritenga più ampia o diversa la lettura della domanda data dal giudice.
- Nell'individuare il contenuto della domanda il giudice deve guardare alla sostanza della pretesa, alle allegazioni e alla decisione concretamente richiesta, non al solo tenore letterale degli atti.
- Una motivazione non è contraddittoria quando la limitazione temporale del diritto riconosciuto dipende dalla delimitazione del thema decidendum e dalle prove acquisite, anche se la parte ritenga che il diritto dovesse estendersi oltre.
- In tema di spese processuali, la soccombenza va valutata globalmente e, se la sentenza di primo grado è riformata anche solo in parte, il giudice d'appello può provvedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio.
- La compensazione delle spese è legittima quando la causa presenti complessità e l'esito finale sia solo parzialmente favorevole a una delle parti, purché non sia violato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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