Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato da un creditore per il pagamento di somme dovute dalla de cuius in base a un decreto di liquidazione di CTU. I destinatari del precetto proponevano opposizione sostenendo, in sostanza, che l'intimazione non potesse essere fatta in solido e che, essendo uno nudo proprietario e l'altro usufruttuario dell'asse ereditario, la responsabilità per il debito ereditario andasse ripartita secondo le regole invocate dagli artt. 754 e 1010 c.c. In primo grado l'opposizione veniva accolta solo parzialmente. In appello gli originari opponenti chiedevano la revoca del precetto e contestavano anche la compensazione delle spese e il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata del creditore; il creditore proponeva appello incidentale per ottenere interessi, rimborso di spese di registrazione e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il Tribunale rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale, condannando gli appellanti anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 754 e 1010 c.c. per l'asserita illegittimità della intimazione di pagamento in solido; 2) omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, violazione degli stessi articoli per non avere considerato la qualità ereditaria e la disciplina dell'usufrutto sull'eredità; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria; 4) violazione degli artt. 754 e 1010 c.c. in relazione alla condanna pro quota alle spese di registrazione delle sentenze; 5) violazione del D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando in generale che le censure non erano sorrette da una critica specifica e autosufficiente alla ratio decidendi e, in particolare, che mancava adeguata indicazione degli atti e delle allegazioni rilevanti; il secondo motivo era inoltre colpito dall'art. 348-ter c.p.c. per la doppia conforme; il terzo motivo mirava in realtà a rivalutare il merito circa la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata; il quinto concerneva una liquidazione delle spese rimessa al giudice di merito entro lo scaglione di riferimento. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e attribuzione al difensore antistatario del resistente; è stata altresì data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo non autosufficiente e non contenevano una critica specifica e intelligibile alle argomentazioni della sentenza impugnata. I primi, secondi e quarti motivi difettavano inoltre dell'indicazione puntuale degli atti e delle allegazioni da cui desumere la qualità ereditaria e le eccezioni sollevate; il secondo motivo era comunque ostato dalla regola della doppia conforme. Il terzo motivo era inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, tendeva a contestare una valutazione di fatto del giudice di merito sulla temerarietà della lite e sulla possibilità di estinguere il debito pro quota. Il quinto motivo era inammissibile perché la liquidazione delle spese, restando entro lo scaglione tabellare, è rimessa al giudice di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 754 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la ripartizione del debito ereditario tra coeredi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 1010 c.c.
invocato per affermare che l'usufruttuario di eredità risponde solo per l'annualità del debito o degli interessi; anche su tale profilo la Corte non esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che la censura non può risolversi nella richiesta di rivalutare in cassazione il giudizio di merito sulla sussistenza dei presupposti soggettivi della condanna per responsabilità aggravata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la deduzione di violazione di legge deve essere accompagnata da argomentazioni specifiche e intelligibili che spieghino il contrasto tra la sentenza impugnata e la norma invocata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo non è esaminabile quando ricorre la doppia conforme e, comunque, quando la censura non supera i limiti del sindacato di legittimità.
art. 366 c.p.c.
viene richiamato il requisito di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a base dei motivi di ricorso; il difetto di autosufficienza comporta inammissibilità.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
D.M. 55/2014
la liquidazione dei compensi professionali entro lo scaglione applicabile è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non risulta superato il limite massimo previsto.
art. 4, comma 8, D.M. 55/2014
richiamato ai fini della regolamentazione delle spese di lite e della maggiorazione applicata nella liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a indicare la norma asseritamente violata senza sviluppare una critica specifica e intelligibile della ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si contestano qualificazioni soggettive, eccezioni o allegazioni rilevanti, occorre indicare puntualmente gli atti e i passaggi processuali da cui tali circostanze emergono.
- In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite della doppia conforme e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto.
- La deduzione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito della condotta processuale già apprezzata dal giudice di merito.
- La liquidazione delle spese processuali, se mantenuta entro i valori dello scaglione tariffario applicabile, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese di legittimità e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →