Cassazione Penale, Sentenza n. 3290/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la proscioglienza pronunziata dal Tribunale di Firenze, contestando l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod.pen.). Ha sostenuto che la norma era stata erroneamente applicata perché la pena edittale del reato contestato, considerata con le aggravanti ascritte, supera la soglia prevista ai fini dell'operatività dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 che amplia l'ambito di operatività dell'art. 131-bis e ne consente l'applicazione retroattiva per essere norma più favorevole. Tuttavia ha rilevato che il fatto (furto di medicinali e apparecchi sanitari dall'infermeria del carcere) è qualificato dalle aggravanti previste dall'art. 625 n.7 e dall'art. 61 n.11, per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625, la pena minima supera la soglia di due anni: dunque l'art. 131-bis non poteva essere applicato. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Firenze, altra sezione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La Corte riconosce che la riforma (d.lgs. 150/2022) ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis e che la norma più favorevole si applica retroattivamente; tuttavia l'operatività della causa di non punibilità richiede che la pena prevista per il reato (considerando eventuali aggravanti) rientri nella soglia prevista, condizione non verificata nel caso concreto.
art. 625 cod. pen.
Il reato contestato, alla luce dell'ultimo comma dell'art. 625, è soggetto a una maggiorazione di pena quando sussistono determinate aggravanti; la Corte ha ritenuto che, con le aggravanti applicate, il minimo della pena supera i due anni, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 624 cod. pen.
Norma che integra la fattispecie di furto; il fatto materiale contestato si inquadra nel furto (presa di medicinali e apparecchi sanitari dall'infermeria).
art. 61 n.11 cod. pen.
Aggravante richiamata dal giudice di merito: la sua applicazione contribuisce ad aumentare il trattamento sanzionatorio del reato fino a farne superare la soglia prevista per la non punibilità da art. 131-bis.
art. 2 comma 4 cod. pen.
Principio della retroattività della norma più favorevole: la Corte lo invoca per applicare la nuova formulazione dell'art. 131-bis ai fatti anteriori alla riforma, quando compatibile.
d.lgs. 150/2022 (art. 1, comma 1, lett. c)
Intervento normativo che ha modificato l'art. 131-bis ampliandone l'ambito al fine di deflazionare il sistema penale; la Corte ne riconosce l'effetto favorevole e la retroattività.
art. 133 primo comma cod. pen.
Criterio di determinazione della pena e dei parametri di valutazione della condotta: rilevante per valutare l'esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento ai fini dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) si applica retroattivamente quando la modifica normativa risulta più favorevole all'imputato; tuttavia la sua applicazione richiede che il quadro sanzionatorio del reato (compresi eventuali aumenti per aggravanti) rientri nei limiti indicati dalla norma.
- Prima di riconoscere l'esimente della tenuità, il giudice deve verificare non solo la modalità della condotta e l'entità del danno, ma anche il quadro legale della pena: aggravanti che elevano la pena oltre la soglia preclusiva impediscono l'applicazione dell'art. 131-bis.
- La riforma che amplia l'art. 131-bis ha effetto retroattivo quando risulta più favorevole, ma questo non prevale sulla regola soggettiva/oggettiva che richiede il rispetto della soglia di pena prevista dalla norma.
- In situazioni analoghe il pubblico ministero può ottenere l'annullamento della decisione che ha erroneamente applicato l'art. 131-bis dimostrando che, per effetto di aggravanti o della corretta lettura delle norme, la soglia prevista non era rispettata.
- In caso di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la fattispecie senza applicare l'art. 131-bis (se la soglia sanzionatoria è superata) e valutare le altre posizioni probatorie e giuridiche rilevanti.
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