Cassazione Civile, Ordinanza n. 23988/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2007, disposta dall'ente previdenziale sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati. In appello la Corte territoriale, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittima la cancellazione e ha condannato la soccombente alle spese di lite, escludendo l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. perché la dichiarazione sarebbe stata priva di sottoscrizione personale. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, sostenendo di avere già depositato in primo grado una dichiarazione di esenzione dalle spese, personalmente sottoscritta, e che la Corte d'appello avrebbe errato nel valorizzare la sola mancanza di sottoscrizione nella dichiarazione prodotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e di allegazione: la ricorrente non ha prodotto né la dichiarazione di esenzione invocata né l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura senza ricorrere ad atti esterni al ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore dell'intimato rimasto tale, mentre è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La censura riguarda il regime di esenzione dalle spese di lite nei giudizi previdenziali; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1
Richiamato in combinazione con l'art. 152 disp. att. c.p.c. per sostenere l'esenzione dalle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in tema di spese di lite.
art. 366, n. 4 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere gli elementi necessari a fondare la censura e consentirne la verifica senza rinvio ad atti esterni.
art. 369, n. 6 c.p.c.
La Corte lo richiama insieme all'art. 366 c.p.c. per affermare l'onere di specifica allegazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.
Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nel preambolo dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti e i documenti su cui fonda la censura, così da consentire alla Corte il controllo della fondatezza senza accesso a fonti esterne.
- La violazione del requisito di specificità e di allegazione ex artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si contesta in cassazione la decisione sulle spese fondata sulla mancata prova di una dichiarazione di esenzione, è necessario produrre nel ricorso la dichiarazione stessa e gli atti da cui risulterebbe la sua tempestiva e valida proposizione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
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