Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020. — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI. — Causa C-234/18

Giurisprudenza europea62018CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la decisione quadro 2005/212/GAI riguarda la confisca in ambito penale e non impedisce agli Stati membri di prevedere procedure civili autonome per la confisca di beni illecitamente acquisiti. Nel caso esaminato, il procedimento bulgaro era indipendente dall’esito del processo penale e non richiedeva una condanna definitiva. Per questo motivo, la normativa nazionale non è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione richiamato dal giudice del rinvio.

Confisca civile di beni illecitamente acquisiti senza condanna penale: la decisione quadro 2005/212/GAI non osta a una procedura autonoma rispetto al procedimento penale.

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2005/212/GAI osti a una normativa nazionale che consente al giudice di disporre la confisca di beni illecitamente acquisiti in un procedimento civile autonomo, non subordinato né all’accertamento di un reato né alla condanna penale dell’autore; in subordine, se l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, l’articolo 1 e i principi di tutela dei diritti fondamentali impongano un nesso necessario con un procedimento penale e una condanna definitiva.

Principio di diritto

La decisione quadro 2005/212/GAI si applica alle misure di confisca adottate nell’ambito o a seguito di un procedimento per uno o più reati e mira a stabilire norme minime comuni per facilitare il reciproco riconoscimento in materia penale; essa non disciplina, né vieta, una confisca disposta da un giudice nazionale in un procedimento civile autonomo che non presuppone l’accertamento di un reato né una condanna penale. Di conseguenza, una normativa nazionale che preveda una tale confisca civile indipendente dal procedimento penale non contrasta con la decisione quadro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2005/212/GAI
  • Decisione quadro 2006/783/GAI
  • Direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 1, articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 14 della direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 8 della direttiva 2014/42/UE

Confisca di beni illecitamente acquisiti senza condanna penale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) in una controversia promossa dalla commissione bulgara anticorruzione e di confisca contro BP e altri soggetti fisici e giuridici collegati. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una confisca disposta in un procedimento civile autonomo, avviato in presenza di un procedimento penale pendente ma non subordinato a una condanna.

Fatti e procedimento principale

La commissione aveva avviato dinanzi al giudice civile un’azione di confisca di beni ritenuti illecitamente acquisiti da BP, dai suoi familiari e da soggetti terzi collegati o controllati. Il procedimento penale relativo ai fatti di appropriazione indebita era ancora pendente e non era sfociato in una sentenza definitiva. Il giudice del rinvio dubitava che la legge bulgara fosse compatibile con la direttiva 2014/42/UE e, più in generale, con il quadro dell’Unione in materia di confisca.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE consenta una confisca civile non fondata su condanna;
  • l’avvio del solo procedimento penale basti per aprire e concludere un procedimento civile di confisca;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva possa essere interpretato estensivamente per giustificare una confisca civile senza condanna;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva consenta la confisca in base alla sproporzione tra patrimonio e redditi legittimi, in assenza di sentenza penale definitiva;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, disciplini la confisca nei confronti di terzi;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, garantisca la presunzione di innocenza e vieti la confisca non fondata su condanna.

Ricevibilità e delimitazione dell’ambito normativo

La Corte ha respinto le obiezioni di irricevibilità. Ha tuttavia precisato che i fatti descritti nel rinvio non rientravano nell’ambito materiale della direttiva 2014/42/UE, poiché i reati di appropriazione indebita contestati non sono tra quelli elencati tassativamente all’articolo 3 della direttiva. Per contro, ha ritenuto rilevante la decisione quadro 2005/212/GAI, poiché i reati in questione erano puniti con pena superiore a un anno e potevano quindi rientrare nel suo ambito di applicazione.

Normativa UE rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • la decisione quadro 2005/212/GAI, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
  • la decisione quadro 2006/783/GAI, richiamata nel contesto della confisca e del reciproco riconoscimento;
  • la direttiva 2014/42/UE, soprattutto gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 14, pur chiarendo che il caso non rientrava nel suo ambito materiale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che la decisione quadro 2005/212/GAI ha l’obiettivo di introdurre norme minime comuni sulla confisca dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali. L’articolo 1, quarto trattino, definisce la confisca come misura ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati.

Da ciò la Corte ha dedotto che la decisione quadro non disciplina la confisca di beni illecitamente acquisiti disposta da un giudice nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l’accertamento di uno o più reati. In particolare, l’articolo 2, paragrafo 2, che consente procedure diverse da quelle penali per i reati fiscali, non può essere interpretato a contrario come divieto generale per altri settori di procedure civili autonome: una simile lettura andrebbe oltre la portata delle norme minime fissate dalla decisione quadro.

Quanto al procedimento bulgaro, la Corte ha rilevato che esso era sì innescato dalla comunicazione di un’accusa penale, ma, una volta avviato, si svolgeva in modo indipendente dal procedimento penale e dal suo esito, compresa la condanna. La decisione da adottare dal giudice del rinvio non si collocava quindi nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati, né ne conseguiva.

Decisione

La Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2005/212/GAI deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente la confisca di beni illecitamente acquisiti da parte di un giudice nazionale al termine di un procedimento non subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna degli autori presunti.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che il diritto dell’Unione, per quanto riguarda la decisione quadro 2005/212/GAI, armonizza la confisca in ambito penale ma non impedisce agli Stati membri di prevedere strumenti di confisca civile autonomi, purché non vengano disciplinati come misura penale mascherata e resti ferma la distinzione rispetto al procedimento penale. La presenza di un procedimento penale parallelo non è sufficiente, di per sé, a rendere incompatibile una confisca civile indipendente.

Come è indicizzato

Materieconfisca dei benicooperazione giudiziaria in materia penalediritto penale dell'unione europeadiritti fondamentali e presunzione di innocenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.