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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-45/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020. — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA contro Ayuntamiento de A Coruña. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n° 2 A Coruña. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 8 – Regime transitorio – Articolo 8, paragrafo 3 – Scadenza dei contratti di servizio pubblico – Calcolo del periodo massimo fissato a 30 anni di durata – Determinazione della data a partire dalla quale il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere. — Causa C-45/19

Giurisprudenza europea62019CJ0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta il regime transitorio del regolamento n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri. Stabilisce che il limite massimo di 30 anni previsto per alcuni contratti già aggiudicati decorre dall’entrata in vigore del regolamento, non dalla data originaria del contratto né dal termine del periodo transitorio generale. La soluzione tutela la certezza del diritto e assicura coerenza al sistema transitorio.

Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007: individuazione del dies a quo del limite massimo di 30 anni per alcuni contratti di servizio pubblico di trasporto già aggiudicati.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007, il limite massimo di 30 anni per i contratti di cui alla lettera b) del primo comma debba decorrere dalla data di aggiudicazione/formalizzazione del contratto, dalla data di entrata in vigore del regolamento, dalla fine del periodo transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, oppure da altra data.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007 va interpretato nel senso che, per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il periodo massimo di 30 anni decorre dal giorno di entrata in vigore del regolamento stesso, e non dalla data di aggiudicazione del contratto né dalla fine del periodo transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 2. La Corte giunge a tale soluzione per preservare l’utilità del regime transitorio, evitare effetti retroattivi incompatibili con la certezza del diritto e garantire un termine uniforme per i contratti ancora in essere.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Considerando 31 del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Regolamento (UE) 2016/2338

Periodo massimo di 30 anni per i contratti di servizio pubblico di trasporto

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 di A Coruña, riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 in materia di trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia. Il nodo è l’individuazione del dies a quo del limite massimo di 30 anni applicabile ad alcuni contratti di servizio pubblico già aggiudicati prima dell’entrata a regime del nuovo sistema.

Fatti e procedimento principale

Il Comune di A Coruña aveva affidato a Compañía de Tranvías de La Coruña SA un contratto per la gestione unificata delle linee di trasporto urbano, con scadenza fissata al 31 dicembre 2024; nel 1996 era stato poi firmato un ulteriore contratto per includere un servizio tramviario, con la medesima data di scadenza. Nel 2016 il Comune ha comunicato che, in applicazione del regolamento n. 1370/2007, il contratto sarebbe cessato ope legis allo scadere dei 30 anni dalla data di affidamento. La società ha contestato tale impostazione sostenendo che il limite dei 30 anni dovesse decorrere dall’entrata in vigore del regolamento o, in subordine, dal 26 luglio 2000, non dalla stipulazione originaria del contratto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 31 del regolamento n. 1370/2007, che sottolinea la necessità di regimi transitori;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che impone l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico secondo il regolamento;
  • l’articolo 8, che disciplina la transizione;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, che prevede l’applicazione dell’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), e secondo comma, seconda frase, che consentono a determinati contratti di restare in vigore fino alla scadenza, ma per non più di 30 anni;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, richiamato per evidenziare la coerenza del sistema dei periodi transitori;
  • l’articolo 12, da cui deriva l’entrata in vigore del regolamento il 3 dicembre 2009.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il periodo massimo di 30 anni previsto per i contratti rientranti nella lettera b) dell’articolo 8, paragrafo 3, decorra:

  • dalla data di aggiudicazione o formalizzazione del contratto;
  • dalla data di entrata in vigore della disposizione;
  • dal giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio dell’articolo 8, paragrafo 2 (3 dicembre 2019);
  • oppure da un’altra data.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le disposizioni del diritto dell’Unione, quando non rinviano espressamente al diritto nazionale, devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme, tenendo conto di testo, contesto e finalità.

Sul piano letterale, la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, non indica espressamente il dies a quo del limite di 30 anni. La sola lettura che lo farebbe decorrere dalla data di aggiudicazione porterebbe però a risultati incompatibili con il sistema del regolamento: potrebbe infatti produrre effetti retroattivi su contratti conclusi ben prima dell’entrata in vigore del regolamento, in contrasto con la certezza del diritto, e ridurre in modo eccessivo o addirittura minimo il periodo transitorio, svuotando di utilità il meccanismo voluto dal legislatore.

La Corte esclude anche che il termine di 30 anni possa decorrere dalla fine del periodo transitorio generale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, perché i regimi transitori dei paragrafi 2 e 3 operano autonomamente: il paragrafo 2 è infatti espressamente subordinato al paragrafo 3 e i contratti elencati in quest’ultimo non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.

Per preservare l’effettività del regime transitorio specifico, la Corte conclude che il periodo massimo di 30 anni deve decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007. Tale soluzione consente inoltre di fissare una scadenza uniforme per tutti i contratti ancora in vigore alla fine del periodo transitorio, garantendo parità di trattamento tra autorità competenti e operatori economici.

Decisione

La Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007 nel senso che, per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il periodo massimo di 30 anni decorre dal giorno di entrata in vigore del regolamento. Le spese del procedimento restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente nel procedimento principale.

Come è indicizzato

Materietrasporto pubblico localecontratti di servizio pubblicoappalti e concessioniregime transitorio del diritto ueinterpretazione del diritto ue

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