Tribunale, Ordinanza T-20/20
Order of the President of the General Court of 13 March 2020. — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE v European Parliament. — Application for interim relief — Public supply contracts — Application for interim measures — No urgency. — Case T-20/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza cautelare di Intertranslations contro il Parlamento europeo è stata respinta in un contenzioso relativo all'appalto di servizi di traduzione in inglese. Il Tribunale ha ritenuto che la società avesse avuto informazioni sufficienti per agire durante il periodo di sospensione e che, comunque, i danni allegati fossero essenzialmente economici e non provati in modo specifico. La domanda di misure provvisorie è quindi stata rigettata e le spese sono state riservate.
Ricorso per misure provvisorie in materia di appalto pubblico respinto per difetto di urgenza, perché la perdita del primo contratto in un sistema a cascata non comporta un pregiudizio grave e irreparabile dimostrato dal concorrente escluso.
La questione giuridica
Se, in una gara d'appalto pubblico dell'Unione, un offerente classificato secondo in un sistema a cascata possa ottenere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni di aggiudicazione e del contratto concluso, nonché l'ordine di comunicare ulteriori motivazioni, e in particolare se ricorrano i requisiti di urgenza e di pregiudizio grave e irreparabile necessari per adottare misure provvisorie.
Principio di diritto
Il Presidente del Tribunale ha respinto l'istanza perché il richiedente non ha dimostrato l'urgenza: nei contratti pubblici la soglia probatoria può essere attenuata solo nella fase precontrattuale e se il termine di sospensione è rispettato, ma nel caso concreto l'offerente disponeva già delle informazioni sufficienti per agire entro il termine di standstill; inoltre, le perdite economiche allegate, la necessità di ridurre il personale e il pregiudizio reputazionale non integrano, in mancanza di prova specifica e documentata, un danno grave e irreparabile. Non occorreva quindi esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 175 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articoli 268 TFUE e 340 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Appalto pubblico per servizi di traduzione e domanda di misure provvisorie
Il Presidente del Tribunale dell'Unione europea decide su un'istanza di misure provvisorie proposta da un offerente escluso nell'ambito di una procedura di gara del Parlamento europeo per la conclusione di contratti quadro di traduzione. La controversia riguarda in particolare il lotto 5, relativo ai servizi di traduzione verso l'inglese, nell'ambito del procedimento T-20/20 R.
Fatti e svolgimento della procedura
Il Parlamento europeo aveva avviato nel marzo 2019 una procedura aperta per diversi lotti linguistici. La ricorrente, già titolare di un contratto quadro principale per la traduzione in inglese, aveva presentato offerta per quasi tutti i lotti. Con comunicazione del 5 dicembre 2019 le veniva indicato che, per il lotto 5, la sua offerta era risultata seconda in una struttura a cascata, mentre il primo contratto del lotto era stato assegnato a un altro operatore.
Dopo aver chiesto chiarimenti e documenti aggiuntivi sulla valutazione, la ricorrente aveva ricevuto alcune informazioni sulla metodologia di valutazione, sui risultati del test e sulle annotazioni contenenti gli errori imputati. In seguito a una richiesta del 16 dicembre 2019, il Parlamento aveva sospeso temporaneamente la firma del contratto per verificare l'eventuale esistenza di errori materiali. Successivamente, il 8 gennaio 2020, aveva rivisto il punteggio della ricorrente da 93,43 a 97,48 punti, senza modificarne il secondo posto nella cascata, e aveva negato l'esistenza di ulteriori documenti o della griglia corretta di traduzione. Il ricorso principale di annullamento e risarcimento era stato depositato il 14 gennaio 2020, e l'istanza cautelare nello stesso giorno; i contratti del lotto 5 sono stati poi firmati il 16 gennaio 2020.
Domande formulate nella richiesta cautelare
La ricorrente chiedeva:
- la sospensione dell'esecuzione delle decisioni di aggiudicazione relative al lotto 5;
- la sospensione della firma dei contratti con tutti i contraenti della cascata del lotto 5, o dell'esecuzione dei contratti eventualmente già firmati;
- in via accessoria, un ordine al Parlamento di comunicare le parti mancanti della motivazione della commissione di valutazione.
Il Parlamento contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Normativa e criteri applicati dal giudice
Il Presidente ricorda che, combinando gli articoli 278 e 279 TFUE con l'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con l'articolo 156 del regolamento di procedura, il giudice delle misure provvisorie può sospendere l'atto impugnato o disporre misure provvisorie. Tuttavia, gli atti dell'Unione godono di presunzione di legittimità e la sospensione costituisce un rimedio eccezionale.
Le condizioni sono cumulative:
- fumus boni iuris, cioè una fondatezza prima facie in fatto e in diritto;
- urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
- se necessario, bilanciamento degli interessi.
Valutazione dell'urgenza nei contratti pubblici
Il giudice osserva che, in materia di appalti pubblici, la giurisprudenza ammette un'attenuazione della prova dell'urgenza quando l'offerente escluso riesce a dimostrare un caso prima facie particolarmente serio, in ragione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, tale attenuazione opera solo nella fase precontrattuale e a condizione che sia rispettato il termine di sospensione di cui all'articolo 175 del regolamento 2018/1046.
Nel caso concreto, il Parlamento aveva comunicato il risultato della gara il 5 dicembre 2019; il termine di standstill di dieci giorni era dunque scaduto il 15 dicembre 2019, mentre l'istanza cautelare era stata presentata solo il 14 gennaio 2020 e il contratto firmato il 16 gennaio 2020. Il Tribunale rileva però che la ricorrente aveva già ottenuto, prima della comunicazione formale delle decisioni, informazioni sufficienti per comprendere la possibile illegittimità dell'aggiudicazione e per adire tempestivamente il giudice. Perciò, la deroga alla prova rigorosa dell'urgenza non era applicabile.
Esame del pregiudizio allegato dalla ricorrente
Non essendo applicabile il regime attenuato, la ricorrente doveva dimostrare un danno grave e irreparabile. Il giudice respinge le varie allegazioni.
Danno economico e perdita di fatturato La ricorrente affermava che la perdita del contratto avrebbe comportato:
- una riduzione del fatturato del 6%;
- la perdita di economie di scala pari a circa il 40% annuo;
- una perdita di 500.000 euro in cinque anni;
- una perdita di profitti del 60% circa nei cinque anni successivi.
Il Tribunale ricorda che il pregiudizio patrimoniale non è, salvo circostanze eccezionali, irreparabile, poiché può essere compensato ex post e, se del caso, risarcito ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Inoltre, le conseguenze economiche negative derivanti dalla mancata aggiudicazione rientrano normalmente nel rischio commerciale dell'impresa. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito dati specifici e documentati sufficienti a dimostrare un danno non rimediabile, limitandosi a produrre i bilanci 2018 senza spiegare i calcoli. Il giudice osserva inoltre che la società non aveva considerato gli effetti positivi derivanti da altri sei contratti ottenuti dal Parlamento.
Riduzione del personale La ricorrente sosteneva di dover licenziare circa 65 traduttori e revisori freelance, con pagamento di indennità e perdita dell'investimento formativo. Il Presidente riconosce che, in astratto, la perdita di una forza lavoro addestrata può costituire un danno diretto e personale. Tuttavia, qui l'eventuale riduzione del personale era collegata non alla decisione contestata, ma alla scadenza del precedente contratto quadro del 2015, che la ricorrente sapeva già non essere prorogabile. Inoltre, non era stata dimostrata la maggiore difficoltà nel riavviare l'attività in futuro.
Pregiudizio reputazionale La ricorrente invocava anche un danno reputazionale per non essersi vista assegnare un contratto importante già eseguito in passato. Il Tribunale osserva che reputazione e possibilità di utilizzare il contratto come referenza costituiscono elementi accessori del contratto, non il suo nucleo essenziale. Se la perdita del corrispettivo principale non basta a giustificare misure provvisorie, a maggior ragione non basta la perdita di tali elementi incidentali. Inoltre, la ricorrente non poteva nemmeno sostenere di aver perso completamente la referenza del Parlamento, poiché era stata collocata come contraente secondaria nella cascata e aveva ottenuto anche altri lotti.
Decisione e conseguenze processuali
Poiché la ricorrente non aveva dimostrato l'urgenza, il Presidente del Tribunale respinge l'istanza cautelare senza dover esaminare il fumus boni iuris o procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese vengono riservate ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio desumibile dalla pronuncia
In materia di appalti pubblici dell'Unione, la sospensione dell'esecuzione di una decisione di aggiudicazione dopo la conclusione del contratto può essere concessa solo in presenza di un danno grave e irreparabile chiaramente provato; la mera perdita economica, l'eventuale riduzione di personale o un pregiudizio reputazionale non documentato non soddisfano tale requisito, specie quando l'offerente aveva già informazioni sufficienti per agire durante il termine di standstill.
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