Corte di giustizia, Sentenza C-103/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2020. — Domingo Sánchez Ruiz e a. contro Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) e Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Nozione di “successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” – Inosservanza, da parte del datore di lavoro, del termine impartito ex lege per coprire in via definitiva il posto occupato provvisoriamente dal lavoratore a tempo determinato – Proroga implicita di anno in anno del rapporto di lavoro – Occupazione dello stesso posto da parte di un lavoratore a tempo determinato sulla base di due nomine consecutive – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi – Rispetto dei motivi di nomina previsti dalla normativa nazionale – Esame concreto da cui risulta che il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi mira a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale – Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da lavoratori a tempo determinato – Trasformazione dello status dei lavoratori a tempo determinato nello status di “personale a tempo indeterminato non permanente” – Concessione al lavoratore di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo – Applicabilità dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato nonostante il consenso prestato dal lavoratore ai successivi rinnovi di contratti a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Insussistenza di un obbligo, in capo ai giudici nazionali, di disapplicare una normativa nazionale non conforme. — Cause riunite C-103/18 e C-429/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato due rinvii pregiudiziali spagnoli relativi all'uso protratto di rapporti di lavoro a tempo determinato nel servizio sanitario di Madrid. Ha chiarito che anche le proroghe implicite e le nomine successive sul medesimo posto possono integrare una "successione" ai fini della clausola 5 dell'accordo quadro, e che il rinnovo è lecito solo se realmente sorretto da esigenze temporanee, non da bisogni strutturali. La Corte ha inoltre escluso che il consenso del lavoratore neutralizzi l'abuso e ha precisato che il giudice nazionale non deve disapplicare automaticamente la normativa interna incompatibile, ma deve anzitutto cercare un'interpretazione conforme. L'ottava questione, relativa alla revisione di decisioni definitive, è stata dichiarata irricevibile.
Rinvio pregiudiziale sulla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: abuso di rinnovi nel settore sanitario pubblico spagnolo e misure sanzionatorie idonee.
La questione giuridica
Se una successione di nomine/rapporti a tempo determinato protratti per anni, con mancato rispetto dei termini per coprire definitivamente i posti vacanti, rientri nella clausola 5 dell'accordo quadro; se il consenso del lavoratore escluda l'abuso; se la normativa e la giurisprudenza spagnole sulle ragioni obiettive e sulle misure di prevenzione/sanzione siano compatibili con il diritto UE; e se il giudice nazionale debba disapplicare la norma interna o poter rivedere atti e sentenze definitive.
Principio di diritto
La clausola 5 dell'accordo quadro osta a che la nozione di successione di contratti o rapporti a tempo determinato sia esclusa quando il lavoratore, pur destinatario di più nomine, ha occupato per anni lo stesso posto vacante e svolto stabilmente le stesse funzioni per il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro pubblico, dell'obbligo di copertura definitiva del posto. Il rinnovo è giustificato da ragioni obiettive solo se risponde a esigenze provvisorie e non se, in concreto, serve a soddisfare bisogni permanenti e durevoli; il consenso del lavoratore non elimina l'abuso; e il giudice nazionale non è tenuto a disapplicare la norma interna solo per incompatibilità con la clausola 5, dovendo invece interpretare il diritto interno conformemente al diritto dell'Unione nei limiti del possibile. Spetta al giudice del rinvio verificare se selezioni, trasformazione in personale a tempo indeterminato non permanente e indennità siano misure effettive e dissuasive equivalenti; la questione sulla revisione di atti/sentenze definitive è irricevibile.
Norme richiamate
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70/CE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Clausola 1 dell'accordo quadro
- Clausola 2 dell'accordo quadro
- Clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro
- Clausola 5 dell'accordo quadro
- Clausola 5, punto 1, lettere a), b) e c), dell'accordo quadro
- Clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro
- Ley 55/2003, articolo 8
- Ley 55/2003, articolo 9
- Real Decreto Legislativo 5/2015, articolo 10
- Real Decreto Legislativo 5/2015, articolo 70
- Quarta disposizione transitoria del Real Decreto Legislativo 5/2015
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 252, secondo comma, TFUE
Rinvio pregiudiziale su abuso di contratti a tempo determinato nel servizio sanitario di Madrid
La sentenza riunisce le cause C‑103/18 e C‑429/18, proposte da due giudici amministrativi di Madrid nell'ambito di controversie tra lavoratori del Servicio Madrileño de Salud e la Comunidad de Madrid. La Corte interpreta la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con particolare attenzione alla clausola 5 sulle misure di prevenzione degli abusi.
Contesto normativo dell'Unione
La Corte richiama l'articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70/CE, il quale impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per conseguire i risultati prescritti. Richiama inoltre la clausola 1 dell'accordo quadro, che mira sia a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato sia a prevenire gli abusi derivanti dall'uso di successioni di contratti o rapporti a termine, e la clausola 5, che impone l'adozione di una o più misure relative a:
- ragioni obiettive per il rinnovo;
- durata massima totale;
- numero dei rinnovi.
Normativa nazionale spagnola rilevante
Nel diritto spagnolo, lo statuto quadro del personale statutario dei servizi sanitari disciplina il personale temporaneo e quello permanente. In particolare, l'articolo 9 consente nomine temporanee per necessità, urgenza o programmi temporanei, congiunturali o straordinari; per il personale occasionale, se vi sono più di due nomine per gli stessi servizi in un periodo complessivo pari o superiore a 12 mesi nell'arco di due anni, le cause devono essere esaminate per valutare la creazione di un posto. Il Real Decreto Legislativo 5/2015 prevede che i posti vacanti occupati da funzionari ad interim siano inclusi nell'offerta di impiego e che l'attuazione dell'offerta avvenga entro tre anni.
Fatti dei procedimenti principali
Nel caso Sánchez Ruiz, il lavoratore è stato nominato ad interim nel 1999 e poi nuovamente nel 2011, sempre per svolgere le stesse funzioni di informatico sul medesimo posto vacante, occupato ininterrottamente per 17 anni. Nel caso Fernández Álvarez, le lavoratrici, odontoiatre, sono state oggetto di numerosissime nomine successive, da 82 a 227, per periodi compresi tra 12 e 17 anni. In entrambi i casi i giudici del rinvio rilevano che i posti non sono stati coperti nei termini previsti dalla legge e che, in concreto, tali rapporti servivano a soddisfare esigenze permanenti del servizio sanitario.
Prima questione nella causa C‑103/18: nozione di "successione" di rapporti a termine
La Corte afferma che la clausola 5 non consente di escludere dalla nozione di successione una situazione in cui il lavoratore, pur essendo stato formalmente destinatario di più nomine, ha occupato senza interruzioni il medesimo posto per anni, svolgendo sempre le stesse funzioni, e ciò perché il datore di lavoro non ha rispettato l'obbligo di organizzare entro il termine previsto la selezione per la copertura definitiva del posto. In tale ipotesi, il rapporto può essere considerato implicitamente prorogato di anno in anno e rientra nella clausola 5.
Ragionamento sulla nozione di ragioni obiettive
La Corte ribadisce che le "ragioni obiettive" della clausola 5, punto 1, lettera a), devono consistere in circostanze precise e concrete, idonee a giustificare, nel caso specifico, l'uso del termine. Una norma nazionale che si limiti ad autorizzare in astratto i rinnovi non basta. Nel settore sanitario, la sostituzione temporanea di dipendenti assenti o esigenze di flessibilità possono giustificare il termine; non è invece ammissibile rinnovare contratti per svolgere in modo permanente compiti ordinari del servizio. La Corte osserva che i giudici del rinvio hanno accertato che i rapporti in questione soddisfacevano bisogni permanenti e strutturali, in un contesto di abuso sistemico.
Misure di prevenzione e sanzione dell'abuso
La Corte ricorda che la clausola 5 impone misure effettive e vincolanti, ma non prescrive una specifica sanzione né un obbligo generale di conversione a tempo indeterminato. Spetta al giudice nazionale verificare se le misure invocate dal diritto interno siano adeguate ed effettive. In particolare, la Corte esamina:
- i procedimenti di selezione per coprire definitivamente i posti vacanti;
- la trasformazione in "personale a tempo indeterminato non permanente";
- l'indennità equivalente a quella del licenziamento abusivo.
La Corte osserva che i procedimenti di selezione, se in pratica non vengono svolti nei termini e non producono conseguenze negative per il datore di lavoro, non appaiono sufficientemente effettivi o dissuasivi. La trasformazione in personale non permanente non è, secondo le indicazioni dei giudici del rinvio, una misura idonea se lascia al datore di lavoro la possibilità di sopprimere il posto o cessare le funzioni e non garantisce le medesime condizioni del personale permanente. Quanto all'indennità, può costituire una misura equivalente solo se, verificato il diritto interno, risulti realmente proporzionata, effettiva e dissuasiva.
Consenso del lavoratore e applicabilità dell'accordo quadro
La Corte esclude che il consenso del lavoratore alla costituzione o al rinnovo dei rapporti a termine elimini il carattere abusivo del comportamento del datore di lavoro pubblico. L'accordo quadro si applica in modo ampio a tutti i lavoratori a tempo determinato, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, e la posizione di debolezza del lavoratore impedisce di considerare irrilevante l'abuso solo perché egli non ha contestato i rinnovi.
Disapplicazione della normativa nazionale incompatibile
La Corte precisa che la clausola 5 non ha effetto diretto sufficiente per imporre al giudice nazionale la disapplicazione automatica della normativa interna incompatibile. Rimane però l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, nei limiti del possibile e senza interpretazioni contra legem. La tutela del diritto dell'Unione passa dunque, in primo luogo, per l'adeguamento interpretativo del diritto interno.
Questione sulla revisione di atti e sentenze definitive
L'ottava questione nella causa C‑103/18 è dichiarata irricevibile perché ipotetica: il giudice del rinvio non ha dimostrato che nel procedimento principale fosse effettivamente richiesta la revisione di una decisione definitiva o di una sentenza, e la Corte non può pronunciarsi in astratto su tale tema.
Dispositivo
La Corte statuisce, in sintesi, che:
- la nozione di successione di rapporti a termine può comprendere anche proroghe implicite e nomine successive sul medesimo posto;
- il rinnovo è giustificato solo se serve a esigenze realmente temporanee e non strutturali;
- il consenso del lavoratore non fa venir meno l'abuso;
- il giudice nazionale non è tenuto a disapplicare la norma interna solo perché incompatibile con la clausola 5;
- spetta al giudice nazionale valutare l'effettività delle misure interne di prevenzione e sanzione;
- la questione sulla revisione degli atti definitivi è irricevibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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