Cassazione Civile, Ordinanza n. 03329/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Alcuni committenti di un intervento di nuova costruzione, dopo avere svolto un accertamento tecnico preventivo contro l’impresa esecutrice e il progettista/direttore dei lavori, agirono in giudizio per l’accertamento di vizi dell’opera e dell’inadempimento dell’appaltatrice, chiedendo anche il deprezzamento ex art. 1668 c.c., il riconoscimento di una penale per ritardo e il risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell’immobile. In sede di merito, la controversia tra committenti e fallimento dell’impresa riguardò soprattutto il calcolo del credito dell’appaltatrice, con contestazioni sulla duplicazione di alcune poste, sull’inserimento di importi già fatturati e sull’IVA applicata a somme non dovute; la Corte d’appello rideterminò il credito del fallimento in misura inferiore rispetto al primo grado. I committenti proposero ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o carente, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto non computata la ritenuta di garanzia e avesse così duplicato tale posta; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di causalità nella regolazione delle spese, sostenendo che, essendo stato accolto il loro gravame e respinto quello incidentale del fallimento, non avrebbero dovuto essere condannati a rifondere due terzi delle spese del resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d’appello non aveva affatto accolto integralmente i conteggi dei committenti: aveva invece corretto il calcolo del credito dell’appaltatrice evidenziando una duplicazione di una diversa posta (l’importo di euro 27.900) e solo poi rilevando che nei conteggi dei committenti non risultava considerata la ritenuta di garanzia. Il secondo motivo è stato respinto perché la regolazione delle spese era coerente con la soccombenza parziale complessiva dei committenti, risultati soccombenti in primo grado e solo parzialmente vittoriosi in appello; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di accoglimento solo parziale del gravame, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, dovendo comunque valutare l’esito complessivo della lite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 696 c.p.c.
Richiamato solo come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato prima della causa di merito.
art. 696-bis c.p.c.
Richiamato solo come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione/accertamento.
art. 1668 c.c.
Indicato come fondamento della domanda dei committenti di riduzione del prezzo/deprezzamento per i vizi dell’opera.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l’iter logico della decisione; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse motivazione solo apparente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza; la Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha affermato che la liquidazione operata dal giudice di merito era conforme all’esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e l’asserito errore deriva da una lettura incompleta o distorta della motivazione stessa.
- Nel giudizio sul credito dell’appaltatore, il giudice di merito può correggere errori di duplicazione o di calcolo nelle poste contrattuali e accessorie; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova verifica dei conteggi se la motivazione sulla quantificazione è intelligibile e logicamente coerente.
- In tema di spese processuali, la soccombenza va valutata con riferimento all’esito complessivo della lite: anche l’accoglimento solo parziale dell’impugnazione può giustificare la condanna della parte che, nonostante un miglioramento della propria posizione, resti comunque soccombente su una parte significativa della controversia.
- La doglianza sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non può essere accolta se la regolazione delle spese risulta coerente con la soccombenza parziale e con la complessiva distribuzione dell’esito tra primo grado e appello.
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