Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del titolare di un'impresa familiare un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e sul volume d'affari, ritenendo emersi maggiori ricavi/redditi per l'anno 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto: la CTP aveva accolto solo in parte e rideterminato i maggiori ricavi con abbattimento del 25%, lasciando invariati i compensi da slot machine. In appello, la CTR aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo, da un lato, insussistente un litisconsorzio necessario con i familiari collaboratori e, dall'altro, che il maggior reddito accertato dovesse essere imputato solo per il 51% al titolare, con le residue quote ai collaboratori familiari per trasparenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R. e sostenendo che la ripartizione per trasparenza tra i familiari presuppone un reddito dichiarato dall'imprenditore, non potendo invece applicarsi ai maggiori redditi accertati dall'Ufficio o al reddito accertato in caso di omessa dichiarazione, che devono essere integralmente imputati al titolare dell'impresa familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio: nel regime dell'impresa familiare la imputazione proporzionale ai familiari opera soltanto sul reddito d'impresa risultante dalla dichiarazione del titolare, non sul maggior reddito accertato né sul reddito derivante da omessa dichiarazione, che restano riferibili esclusivamente all'imprenditore, con conseguente esclusiva imputazione anche delle relative sanzioni.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento ai fini IRPEF del maggior reddito di impresa mediante ricostruzione induttiva
art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 917/1986
la ripartizione per trasparenza del reddito dell'impresa familiare opera solo sul reddito dichiarato dall'imprenditore e non sui maggiori redditi accertati; tali redditi vanno imputati integralmente al titolare
art. 230-bis c.c.
definisce l'impresa familiare e chiarisce che il titolare resta l'imprenditore, mentre i familiari collaboratori hanno una partecipazione agli utili rilevante soprattutto nei rapporti interni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 5 D.P.R. 917/1986
la Corte lo interpreta nel senso che il rinvio è alla dichiarazione dell'imprenditore e al reddito da essa emergente, non al reddito accertato in via rettificativa
Massime di principio
- Nel regime dell'impresa familiare, la tassazione per trasparenza ai familiari collaboratori opera solo rispetto al reddito d'impresa dichiarato dal titolare, purché siano rispettate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge.
- I maggiori redditi accertati dall'Ufficio nei confronti del titolare di un'impresa familiare, così come il reddito accertato in caso di omessa dichiarazione, non possono essere ripartiti pro quota tra i collaboratori familiari, ma devono essere imputati integralmente all'imprenditore.
- Le eventuali perdite dell'impresa familiare e le sanzioni derivanti dall'omessa dichiarazione o dal maggior reddito accertato restano di esclusiva pertinenza del titolare dell'impresa, quale unico soggetto cui è riferibile il relativo fatto generatore.
- L'assenza di litisconsorzio necessario tra titolare dell'impresa familiare e familiari collaboratori discende dalla natura individuale dell'impresa e dalla rilevanza solo interna della posizione dei collaboratori.
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