Sentenza n. 162/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi a seguito dell’accesso agli atti ricevuto dal Sindaco del Comune di Calasetta in data 08/08/2025 nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata all’esibizione degli atti amministrativi accessibili, ivi compresa la licenza amministrativa rilasciata alla ditta controinteressata, nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso agli atti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina si d’ora di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento illegittimo del Comune di Calasetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa alle autorizzazioni e ai controlli riguardanti l'attività commerciale di un operatore concorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, intenzionata ad avviare nel Comune di Calasetta un'attività di somministrazione itinerante mediante cinque "Ape Bar", ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza presentata al Comune per ottenere documentazione relativa all'attività esercitata da un'altra ditta presso il Faro di Mangiabarche. L'istanza riguardava, tra l'altro, permessi di occupazione del suolo pubblico o demaniale, comunicazioni sugli eventi, autorizzazioni per eventi musicali e spettacoli, autorizzazioni alla somministrazione di bevande alcoliche, prescrizioni, controlli, sanzioni, verbali ed eventuali esposti o segnalazioni. La ricorrente ha dedotto la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, sostenendo di dover verificare l'applicazione uniforme e non discriminatoria della normativa e l'eventuale tolleranza del Comune verso irregolarità dell'altro esercente. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di esibizione degli atti e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il diritto di accesso documentale presuppone, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, un interesse personale, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Spetta al richiedente rappresentare il nesso di strumentalità necessaria tra la propria posizione e la documentazione ostensiva. Nel caso concreto, la società non disponeva di alcuna autorizzazione amministrativa per lo svolgimento, nel medesimo bacino di utenza, di un'attività commerciale dello stesso settore; era inoltre dichiaratamente inattiva. La finalità di verificare la regolarità dell'attività del terzo e di orientare future scelte economico-commerciali è stata ritenuta meramente prospettica e insufficiente. L'istanza si risolveva quindi in un interesse generico di vigilanza sull'operato comunale, incompatibile con il divieto di controllo generalizzato previsto dall'art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990. Il TAR ha distinto il caso da quello dell'operatore già autorizzato, il quale può vantare una posizione qualificata e differenziata di controinteresse all'illegittimo allargamento della concorrenza. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'amministrazione resistente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La legittimazione all'accesso documentale richiede un interesse personale, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato strumentalmente ai documenti richiesti.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Le richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni sono inammissibili
L'accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato o un'attività di vigilanza meramente esplorativa sull'operato dell'amministrazione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il mancato riscontro dell'amministrazione nei termini determina il silenzio-diniego, impugnabile secondo il rito sull'accesso; nel caso concreto, tuttavia, la domanda è stata dichiarata inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi dell'accesso.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale è ammissibile solo quando il richiedente dimostri un interesse personale, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato da un nesso di strumentalità necessaria ai documenti richiesti.
- L'interesse all'accesso può fondarsi anche sull'utilità potenziale della conoscenza dei documenti e non richiede necessariamente una lesione già attuale; deve però essere effettivo, differenziato e giuridicamente rilevante, non meramente prospettico o finalizzato a orientare future scelte economiche.
- L'operatore economico già titolare di un'autorizzazione nello stesso settore e bacino di utenza può avere una posizione qualificata e differenziata, quale controinteresse all'illegittimo allargamento della concorrenza, idonea a legittimare l'accesso agli atti autorizzatori relativi a un altro operatore.
- Il soggetto che non esercita attualmente un'attività concorrente e non dispone di un'autorizzazione amministrativa nel medesimo settore non può fondare l'accesso su un generico interesse imprenditoriale futuro o su un intento di verificare la regolarità dell'attività altrui.
- L'accesso documentale non può essere utilizzato per svolgere un controllo generalizzato o un'attività di vigilanza esplorativa sull'operato della pubblica amministrazione.
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