Sentenza del 04/09/2019 n. 4942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Società di persone - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittori - Rinvio alla CTP - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità del giudizio tributario instaurato separatamente dal socio senza la partecipazione congiunta della società di persone e dell'altro socio. In materia di società di persone, l'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione ai soci sono inscindibilmente collegati. Pertanto, società e soci costituiscono litisconsorti necessari e devono partecipare allo stesso procedimento, mediante integrazione del contraddittorio o riunione dei giudizi separati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando nulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale perché pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma affinché il giudizio venga celebrato con la partecipazione della società e di tutti i soci. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
Nei giudizi tributari caratterizzati da litisconsorzio necessario, tutti i soggetti coinvolti devono essere chiamati a partecipare al processo; in alternativa, quando possibile, devono essere riuniti i procedimenti separatamente instaurati.
Art. 29 del d.lgs. n. 546/1992
Riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
Consente la riunione dei giudizi autonomamente promossi da società e soci quando riguardano il medesimo accertamento unitario.
Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992
Rimessione della causa al primo giudice.
La violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità della sentenza e impone la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale per la corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio.
- La trattazione separata delle impugnazioni può determinare la nullità assoluta della sentenza, anche se alcuni procedimenti sono stati riuniti e definiti congiuntamente.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Se il giudice di primo grado decide senza tutti i litisconsorti necessari, il giudice d'appello non decide necessariamente il merito, ma annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare subito se esistono procedimenti paralleli relativi alla società e agli altri soci e chiedere l'integrazione del contraddittorio o la riunione dei giudizi.
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