Sentenza del 04/09/2019 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato i rapporti fatturati nel 2013 dalla ditta "D. di D. R." come lavoro subordinato a domicilio, anziché come prestazioni autonome d'impresa. Le fatture, per un imponibile complessivo di euro 128.171,09 e un totale di euro 155.379,51 IVA compresa, erano state considerate dall'Amministrazione una forma di copertura del lavoro personale della sig.ra D. per conto della ditta del contribuente. Da tale riqualificazione erano derivati il recupero di ritenute non operate, per euro 48.283,53, e la ripresa a tassazione ai fini IRAP dei costi fatturati. L'Ufficio fondava la contestazione sull'assenza di dichiarazioni fiscali della fornitrice, sulla semplicità e serialità delle lavorazioni, sull'assenza di un contratto scritto e di una struttura imprenditoriale documentata, nonché sulla presunta sottoposizione della lavoratrice alle direttive del committente. Il contribuente contestava l'esistenza della subordinazione e sosteneva che le prestazioni fossero effettive e rese nell'ambito di un'attività autonoma, evidenziando l'uso di mezzi propri, la presenza di altri clienti e l'impossibilità che l'attività fosse svolta personalmente dalla sola sig.ra D.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'atto impositivo. Pur ritenendo astrattamente plausibili gli indizi dell'Ufficio circa una possibile fatturazione fittizia o una copertura di lavoro a domicilio, il giudice ha ritenuto prevalenti gli elementi indicativi di un rapporto di lavoro autonomo e ha osservato che le prestazioni erano effettivamente esistenti e non contestate quanto alla loro esecuzione. In particolare, è stato rilevato che non era stata provata la presenza del requisito personale tipico del lavoro a domicilio, né che l'eventuale convivente della sig.ra D. fosse un familiare convivente e a carico. L'importo complessivo delle fatture, considerata la semplicità delle lavorazioni, è stato ritenuto incompatibile con lo svolgimento dell'attività da parte della sola D. e idoneo a far presumere l'intervento di ulteriori persone, incompatibile con la fattispecie normativa contestata. Le dichiarazioni attribuite alla sig.ra D. sono state dichiarate inutilizzabili per l'incertezza sulla loro provenienza, ma non erano necessarie ai fini della decisione. La sentenza è stata confermata nel merito; sono state però compensate le spese di entrambi i gradi, in ragione della complessità e novità della questione e dei comportamenti impropri ravvisabili, con possibile sovrafatturazione.
Norme richiamate
Art. 1 della legge 877/1973, come modificato dalla legge 858/1980
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore. La subordinazione [...] ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere.
La fattispecie richiede congiuntamente lo svolgimento del lavoro presso il domicilio o un locale nella disponibilità del prestatore, l'esecuzione personale o con l'aiuto esclusivo di familiari conviventi e a carico, e la subordinazione alle direttive dell'imprenditore. La mancanza di uno di tali requisiti impedisce la riqualificazione del rapporto come lavoro a domicilio.
Art. 49 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio.
Le somme corrisposte per lavoro subordinato, incluso il lavoro a domicilio, costituiscono reddito di lavoro dipendente e devono essere assoggettate al relativo regime fiscale.
Art. 23 del D.P.R. 600/1973
Impone al sostituto d'imposta di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti; la sua applicazione presuppone però la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/1997
Disciplina la determinazione della base imponibile IRAP e impedisce, nei limiti previsti dalla norma, la deduzione dei costi riferibili al lavoro dipendente. Nel caso concreto la ripresa IRAP è stata esclusa perché non è stata dimostrata la natura subordinata delle prestazioni fatturate.
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
È stato richiamato quale fondamento dell'accertamento parziale o integrativo utilizzato per la ripresa a tassazione ai fini IRAP.
Art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973
Prevede limitazioni all'utilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti dal contribuente in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria. La CTR ha comunque ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni attribuite alla fornitrice per l'incertezza sulla loro riferibilità, senza fondare su di esse la decisione.
Art. 2704 del codice civile
È stato invocato dall'Ufficio per sostenere l'inopponibilità ai terzi dei documenti privi di data certa. La decisione, tuttavia, ha risolto la questione rilevando soprattutto l'incertezza circa l'autore delle dichiarazioni.
Massime di principio
- La riqualificazione fiscale di fatture per prestazioni autonome come compensi di lavoro subordinato a domicilio richiede la prova complessiva e concreta di tutti gli elementi della fattispecie, non la mera presenza di fatture emesse da un fornitore fiscalmente inadempiente.
- La semplicità delle lavorazioni, l'assenza di una struttura imprenditoriale e l'esecuzione secondo campioni o direttive del committente sono indizi rilevanti, ma devono essere valutati insieme alla prova del luogo di lavoro, dell'esecuzione personale e dell'effettiva subordinazione.
- L'assenza di familiari conviventi e a carico può essere decisiva: se l'entità delle prestazioni rende implausibile che il lavoro sia stato svolto personalmente dal solo titolare, ciò può escludere la specifica fattispecie del lavoro a domicilio, anche se lascia eventualmente aperti altri possibili profili di irregolarità.
- L'importo elevato delle fatture non qualifica da solo il rapporto come autonomo o subordinato; può però essere utilizzato come elemento di coerenza o incoerenza della ricostruzione fattuale, soprattutto rispetto alla capacità materiale di una sola persona di eseguire le lavorazioni.
- La posizione fiscale irregolare del fornitore non determina automaticamente la responsabilità del committente né prova l'inesistenza delle prestazioni. Occorre distinguere tra irregolarità del fornitore, inesistenza dell'operazione e diversa qualificazione giuridica del rapporto.
- Documenti e dichiarazioni provenienti da una parte o da un soggetto interessato devono avere provenienza certa, sottoscrizione verificabile e adeguato riscontro; dichiarazioni informali o non autenticate possono essere escluse o avere, al massimo, valore indiziario.
- Quando le prestazioni sono effettivamente eseguite e l'Amministrazione non prova adeguatamente la subordinazione, l'accertamento basato sul recupero di ritenute e sulla ripresa IRAP dei costi può essere annullato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta questioni nuove o obiettivamente complesse, anche se una parte risulta vittoriosa nel merito.
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