Sentenza del 04/09/2019 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario telematico e interpretazione del "doppio binario"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa disciplina consente l'utilizzo del processo tributario telematico in ogni grado di giudizio anche quando la controparte continua a operare analogicamente o il primo grado si è svolto con modalità cartacee. Non essendo riportati gli estremi di una specifica sentenza, non è possibile indicare un esito processuale concreto o una parte formalmente vittoriosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il principio riguarda l'interpretazione del cosiddetto "doppio binario" nel processo tributario, ossia la coesistenza di modalità telematiche e analogiche. Il D.L. 119/2018 ha chiarito che ciascuna parte può scegliere autonomamente di utilizzare il processo tributario telematico in qualsiasi grado di giudizio, senza essere vincolata dalla modalità scelta dalla controparte né dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto in forma cartacea.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte.
La scelta della modalità telematica è autonoma per ciascuna parte e può essere esercitata in ogni fase del giudizio, anche se l'altra parte utilizza il deposito analogico o se il primo grado si è svolto in modalità cartacea.
Massime di principio
- Nel processo tributario la scelta del rito telematico non deve necessariamente essere uniforme tra le parti: una parte può depositare e notificare telematicamente anche se l'altra opera in forma analogica.
- Lo svolgimento cartaceo del primo grado non impedisce di utilizzare il processo telematico nei gradi successivi.
- La modalità processuale adottata dalla controparte non costituisce, di per sé, un impedimento all'accesso al canale telematico.
- In situazioni analoghe occorre verificare comunque il rispetto delle regole tecniche, dei termini processuali e delle modalità di perfezionamento dei depositi e delle notificazioni.
Testo integrale
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