Sentenza del 04/09/2019 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta pubblicità - Cabine fotografiche automatiche - Esenzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione è stata negata. Le cabine fotografiche non sono state qualificate come sedi della società; di conseguenza, le insegne apposte su di esse non possono essere considerate insegne di esercizio. Esse costituiscono quindi mezzi pubblicitari soggetti all'imposta, fermo restando che l'esenzione per le insegne di esercizio richiede anche il rispetto del limite di superficie di 5 metri quadrati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che le insegne apposte sulle cabine fotografiche dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio, presumibilmente entro il limite massimo di 5 metri quadrati. La questione consisteva nello stabilire se le cabine fotografiche potessero essere considerate sedi, principali o secondarie, della società e se i relativi messaggi pubblicitari identificassero il luogo in cui veniva esercitata l'attività.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
L'esenzione è applicabile ai soli mezzi pubblicitari qualificabili come "insegne di esercizio" e comunque entro il limite di 5 mq di superficie.
L'esenzione opera soltanto quando il mezzo pubblicitario identifica il locale, sede principale o secondaria, presso il quale si svolge l'attività commerciale. Non è sufficiente che il messaggio pubblicizzi l'attività o il marchio.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione, un'insegna deve identificare concretamente il luogo in cui l'attività è esercitata e non limitarsi a promuovere il marchio, i prodotti o i servizi.
- La qualificazione di un'installazione come punto operativo o sede dell'impresa deve risultare effettiva e non può essere desunta dalla sola presenza del mezzo pubblicitario.
- Strutture mobili, automatiche o collocate presso luoghi di terzi non diventano automaticamente sedi dell'impresa; in assenza di una reale funzione di sede, le relative insegne restano soggette all'imposta.
- Anche quando sussistono i requisiti sostanziali dell'insegna di esercizio, deve essere verificato separatamente il rispetto del limite massimo di superficie previsto per l'esenzione.
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