Sentenza del 04/09/2019 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento, sostenendo che la plusvalenza derivante dalla permuta di un terreno contro un fabbricato futuro non si realizza al momento della stipula del contratto, bensì quando il fabbricato viene effettivamente a esistenza. Ha inoltre contestato la maggiore IVA richiesta, chiedendo di considerare il credito IVA riportato nel rigo VL39 della dichiarazione presentata nel 2006.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto vincolanti i principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione e ha giudicato errata la tassazione della plusvalenza al momento della conclusione della permuta, poiché essa diventa imponibile quando viene realizzato il bene futuro. È stata inoltre riconosciuta l'erroneità dell'omessa considerazione del credito IVA. Ne è conseguito l'annullamento dell'avviso di accertamento; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Principio di diritto della Corte di Cassazione in materia di permuta di cosa esistente con cosa futura
Nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura la plusvalenza si ritiene conseguita nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza.
Nel caso di permuta di un terreno contro un fabbricato da costruire, la plusvalenza non è tassabile alla stipula del contratto, ma quando il fabbricato viene effettivamente realizzato.
Dichiarazione IVA 2006, rigo VL39
Il credito IVA riportato nella dichiarazione deve essere considerato nel calcolo dell'imposta dovuta; la sua omissione può determinare l'illegittimità della maggiore IVA richiesta nell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle permute aventi a oggetto un bene esistente e un bene futuro, la rilevanza fiscale della plusvalenza tende a collegarsi al momento in cui il bene futuro viene a esistenza, non necessariamente alla data di stipula del contratto.
- L'amministrazione finanziaria non può considerare realizzata una plusvalenza prima che si verifichi l'evento economicamente rilevante previsto dalla disciplina applicabile, come la realizzazione del fabbricato futuro.
- I giudici di merito devono conformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione quando la causa viene rinviata o riassunta dopo una pronuncia di legittimità.
- Nel calcolo di una maggiore IVA devono essere considerati i crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni del contribuente, se rilevanti e correttamente documentati.
- Quando l'annullamento dell'avviso deriva dall'accoglimento di un motivo principale, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati.
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