Cassazione Penale, Sentenza n. 10283/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello che aveva confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e motivazione apparente in relazione all'attualità della pericolosità sociale, deducendo in particolare il lungo intervallo temporale (ultime attività illecite del 2012) e il periodo detentivo senza demerito dal 2013 come elementi a sostegno della cessazione o attenuazione della pericolosità e invocando l'applicazione dei criteri della giurisprudenza costituzionale e di legittimità per una valutazione puntuale e non presuntiva degli indici sintomatici di persistenza della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato di cassazione riguarda principalmente la mancanza assoluta della motivazione e non ogni vizio logico per presunta illogicità. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato conteneva elementi motivazionali sufficienti: ha valorizzato le sentenze di condanna, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la riconducibilità del ricorrente al clan mafioso di Villabate, i legami fiduciari con vertici (in particolare con Antonio Messicati Vitale), il ruolo e la lunga durata delle relazioni criminali, nonché l'assenza di elementi positivi che dimostrassero l'abbandono delle logiche mafiose durante la detenzione. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto le osservazioni difensive generiche e non idonee a inficiare il percorso motivazionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956
Nel giudizio di cassazione sulle misure di prevenzione è sindacabile principalmente la sola violazione di legge e la totale carenza della motivazione; non ogni vizio di illogicità manifesta.
d.Lgs. n. 159 del 2011
Conferma il regime di sindacabilità limitata della motivazione nei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, richiedendo la presenza minima di un percorso giustificativo.
sentenza Corte costituzionale
n. 106 del 15 aprile 2015
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla sindacabilità della motivazione nelle misure di prevenzione, consolidando il principio che il ricorso per cassazione non sindaca diffusamente la motivazione ma solo la sua totale assenza.
giurisprudenza di legittimità citata
Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Corte cost. n. 291 del 02/12/2013
Richiamate le indicazioni sul necessario esame puntuale degli indici di pericolosità, ma la Corte ha ritenuto che tali principi devono essere applicati al caso concreto e che la mera citazione astratta della giurisprudenza non sostituisce un'effettiva dimostrazione dell'erroneità della valutazione di merito.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione si può ottenere successo solo se si dimostra la totale assenza di motivazione o una violazione di legge precisa; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o prospettare una diversa lettura logica degli elementi.
- La difesa deve collegare concretamente i principi giurisprudenziali invocati al caso concreto: citare astrattamente sentenze di legittimità o costituzionali non è efficace se non si mostra in che modo il giudice di merito abbia violato quelle regole.
- Il lungo intervallo temporale tra ultime condanne e adozione della misura e la detenzione serena non garantiscono automaticamente la cessazione della pericolosità; occorre produrre elementi positivi che dimostrino l'abbandono delle relazioni e delle dinamiche criminali.
- Quando la misura è basata su legami stabili con organizzazioni mafiose e su ruoli di rilievo, i giudici tendono a valorizzare la persistenza del rischio di reinserimento criminale anche in assenza di recenti reati, salvo prove concrete del distacco.
- Nelle impugnazioni è strategico contestare vizi formali o violazioni di legge ben individuate (es. mancanza totale della motivazione) piuttosto che tentare di riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.
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